Avvenuta riabilitazione

Per proporre domanda alla camera di commercio ed ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti per avvenuto pagamento di assegni è sempre necessario essere in possesso del decreto di riabilitazione del Tribunale. Non è, infatti, applicabile agli assegni la disciplina prevista per avvenuto pagamento di cambiali e vaglia cambiari.

L’art. 17 della legge 7 marzo 1996 n. 108, nel testo modificato dalla legge 18 agosto 2000 n. 235, testualmente recita: “il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

Il Tribunale territorialmente competente, nel silenzio della legge, è il Tribunale del luogo in cui risiede il soggetto protestato, nonostante sia stato anche argomentato che a decidere sull’istanza di riabilitazione sia il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Camera di commercio che ha pubblicato la notizia del protesto (cfr. Fedeli, Berti e Balestri 2005, 134 ss.).

La Corte di cassazione si è, infatti, espressa in favore della prima della due possibilità, statuendo che nei procedimenti da svolgersi in camera di consiglio (c.d. rito camerale), quale quello di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 17 l. 108/1996 riguardante i provvedimenti di riabilitazione protesti, ove non sia prevista dalla legislazione particolare una determinata competenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente (come nel caso dell'art. 17 l. 108/1996), il giudice competente deve ritenersi quello del luogo in cui risiede l'stante protestato (Cass., ord., 6.7.2005, n. 18639, CED Cassazione).

Varrà dunque la residenza anagrafica per le persone fisiche e la sede legale, per le società di capitale.

La riabilitazione è accordata con decreto del Presidente del tribunale competente, su istanza dell’interessato corredata dai documenti giustificativi....... (omissis).... Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati................... dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti competente per territorio.”

Il debitore che abbia pagato l’assegno andato in protesto, ha diritto, decorso un anno dal protesto , ad ottenere prima la riabilitazione dal Presidente del tribunale e poi la cancellazione dal registro informatico dei protesti, su semplice istanza alle autorità ed uffici competenti.

La differente disciplina tra assegni e cambiali è fatto assolutamente acclarato in Giurisprudenza ed oggetto anche di pronunce della suprema corte Costituzionale la quale in più occasioni, con Sentenza 26.6.1990 n. 317 ed Ordinanza n. 14 del 12.1.1993 ed ancora con Sentenza n. 70 del 12.3.2003 ed  Ordinanza n. 84 del 23/2-2/3/2004, ha giudicato pienamente legittimo ed ampiamente argomentato, in ragione della differente natura dei due titoli di credito, il diverso regime giuridico riservato dal nostro legislatore alla cancellazione delle cambiali e degli assegni bancari.

E' importante precisare che il Decreto emesso dal Presidente del Tribunale riabilita la  "persona fisica/giuridica " e pertanto lo stesso deve contenere tutti i titoli protestati in riferimento al nominativo. La riabilitazione si riferisce, infatti,  solo al debitore e non ai titoli, pertanto non è possibile riabilitare solo alcuni protesti relativi allo stesso debitore. Inoltre, atteso che la riabilitazione è personale, nel caso di co-intestazione del protesto a più persone fisiche, si provvederà a cancellare il solo nominativo di chi ha ottenuto la riabilitazione.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto -legge cosiddetto "Salva Italia"  n. 3 del 27/01/2012 contenente "Disposizioni  in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamento", è stato introdotto il comma 6-ter all'art. 17 della Legge 108/1996: è possibile  presentare presso il Tribunale competente un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio .

Come cancellare un protesto a seguito di avvenuta riabilitazione:

  • L'i stanza di cancellazione per avvenuta riabilitazione deve essere in bollo, indirizzata alla camera di Commercio di Catanzaro e può essere presentata personalmente da colui che ha subito il protesto ed è stato riabilitato o tramite un incaricato o a mezzo posta;
  • deve essere compilata con firma in originale e fotocopia (leggibile) di un documento di identità personale in corso di validità;
  • Se la domanda è presentata da un incaricato, deve essere accompagnata dai documenti di identità sia del richiedente che dell’incaricato alla presentazione.

Allegati

  • copia autentica del decreto di riabilitazione emesso dal Tribunale del luogo di residenza del soggetto protestato, oppure attestato di conformità.

La conformità del decreto può essere attestata anche dagli avvocati, ni base alla normativa vigente sul processo telematico, ai sensi dei rispettivi artt. e commi del D.L. n. 179/2012 (la dichiarazione di conformità dovrà riportare esattamente, a seconda dei casi, gli estremi di legge). Occorre distinguere i due seguenti casi:

1) copia analogica (cartacea) estratta dal fascicolo telematico - la certificazione di conformità deve essere apposta in calce al documento analogico, firmato dall'avvocato (allegare copia d'identità del firmatario);

2) copia informatica estratta dal fascicolo telematico - il file contenente la copia del decreto con in calce la dichiarazione di conformità, deve essere firmato digitalmente dall'avvocato.

Spese

  • marca da bollo da euro 16,00 da apporre sulla domanda;
  • euro 8,00 per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione, riportato nella domanda, per diritti di segreteria.

    Il pagamento può avvenire:

  • Dal 28 febbraio 2021 i pagamenti alla Camera di Commercio potranno essere eseguiti utilizzando esclusivamente contanti, carte di credito/debito, bancomat  (contestualmente al deposito della domanda di cancellazione agli sportelli) o il sistema PagoPA.

  • Per i pagamenti spontanei verso la Camera di Commercio di Catanzaro, clicca QUI

Irricevibilità delle domande

La domanda è irricevibile e non dà neppure inizio alla fase istruttoria quando:

  • non è firmata dal debitore;
  • è presentata per protesti levati fuori provincia e iscritti in registri tenuti da altre camere di commercio.

Per le domande presentate allo sportello, l’irricevibilità è dichiarata immediatamente, in forma verbale dal responsabile del procedimento che la restituirà all’interessato, senza procedere a protocollazione.

Tempi di evasione

La Camera di Commercio competente a pubblicare il decreto di riabilitazione sul registro informatico dei protesti, dalla cui data ricorre il termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione alla Corte d'Appello dell'opposizione al decreto stesso.

Ultima modifica: Venerdì 4 Novembre 2022