Condizioni necessarie per richiederla:
- deve trattarsi di vaglia cambiari o tratte accettate e non di assegni;
- il pagamento dell’effetto cambiario deve essere avvenuto entro 12 mesi dalla levata del protesto;
- il pagamento deve comprendere, oltre al titolo protestato, gli interessi maturati e tutte le spese (per il protesto, il precetto o il processo esecutivo eventualmente promosso).
Come cancellare un protesto per avvenuto pagamento dal Registro Informatico:
- L’interessato, cioè colui che ha subito il protesto, ricorrendo tutte e tre le condizioni necessarie descritte, deve produrre, personalmente o a mezzo posta, tramite raccomandata A/R da inviare alla Camera di Commercio di Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16, Istanza di cancellazione per avvenuto pagamento in bollo, compilandola con firma in originale e fotocopia (leggibile) di un documento di identità personale in corso di validità.
- Se la domanda è presentata da un incaricato, deve essere accompagnata dai documenti di identità sia del richiedente che dell’incaricato alla presentazione.
- La domanda può riguardare anche più protesti, ovviamente riferiti allo stesso soggetto giuridico.
Allegati
-
Titoli quietanzati con relativi atti di protesto;
tutti in originale,
intendendo, per titolo quietanzato:
- il titolo (cambiale o vaglia cambiario) recante il timbro “pagato” dell’istituto di credito, con la data del pagamento e la firma di un funzionario della banca;
- il titolo accompagnato dal bonifico bancario, dal quale risulti l’ordine di pagamento o il giorno di valuta;
- il titolo accompagnato dalla dichiarazione liberatoria su effetti cambiari rilasciata da persona fisica o giuridica, con firma originale del prenditore della cambiale o del vaglia cambiario (o del legale rappresentante in caso di persona giuridica) e fotocopia del suo documento di identità. La quietanza di pagamento deve contenere tutti i dati del protesto, tutti i dati identificativi del dichiarante, la dichiarazione di avvenuto pagamento del titolo e delle spese, con precisazione della data del pagamento;
- in caso di girata del titolo la quietanza deve essere rilasciata dal primo creditore o dall'ultimo giratario;
- documenti comprovanti l’avvenuto pagamento delle spese per il precetto o per il procedimento esecutivo, qualora sia iniziata l’azione esecutiva.
E’ possibile produrre domanda di cancellazione senza essere in possesso del titolo solo nei casi ed alle condizioni regolate dall’art. 9 del DPR 3.6.1975 n. 290 (attuativo dell’art. 12 della legge 349/1973):
- il debitore deve aver eseguito il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario entro 5 giorni dalla levata del protesto;
-
ed esibire in originale:
- dichiarazione di avvenuto protesto rilasciata dal pubblico ufficiale
- certificato della banca di avvenuto deposito vincolato al portatore, a norma del citato art. 9 DPR 290/75
Spese
- marca da bollo da euro 16,00 da apporre sulla domanda;
-
euro 8,00 per ogni protesto
di cui si chiede la cancellazione, riportato nella domanda, per diritti di segreteria.
Il pagamento può avvenire:
-
Dal 28 febbraio 2021 i pagamenti alla Camera di Commercio potranno essere eseguiti utilizzando esclusivamente contanti, carte di credito/debito, bancomat (contestualmente al deposito della domanda di cancellazione agli sportelli) o il sistema PagoPA.
-
Per i pagamenti spontanei verso la Camera di Commercio di Catanzaro, clicca QUI
Irricevibilità delle domande
La domanda è irricevibile e non dà neppure inizio alla fase istruttoria quando:
- non è firmata dal debitore;
- è presentata per protesti levati fuori provincia e/o iscritti in registri tenuti da altre camere di commercio.
Per le domande presentate allo sportello, l’irricevibilità è dichiarata immediatamente, in forma verbale dal responsabile del procedimento che la restituirà all’interessato, senza procedere a protocollazione.
Tempi di evasione
A meno che non si renda necessaria e/o opportuna, una richiesta d’integrazione documenti, in fase istruttoria, sull’istanza di cancellazione, l’ufficio provvede, con determinazione dirigenziale, entro 20 giorni dalla richiesta e dà esecuzione al provvedimento di cancellazione nei cinque giorni successivi.
In caso di rigetto dell’istanza o, decorsi i 20 giorni, di silenzio rifiuto, l’interessato può produrre ricorso al Giudice di Pace del luogo di residenza.