Profilo storico

STORIA

Le Camere di Commercio traggono la loro origine da remote forme associative risalenti al tempo dell'antica Roma quali i "Collegia opificium mercatorum". Nel medioevo, all'epoca dei Comuni sorsero le "Corporazioni di arti e mestieri" che associavano artigiani e mercanti. Tali Corporazioni, successivamente si confederarono in "Università" le quali oltre ad intervenire nelle controversie tra mercanti, esercitarono funzioni pubblicistiche tra cui: la vigilanza su alcuni servizi pubblici connessi al traffico ed ai trasporti, la sorveglianza dei mercati e delle fiere, la vigilanza sull'opera dei sensali, il controllo su pesi e misure.
Alla fine del XVIII secolo le Corporazioni furono soppresse lasciando il posto alle Camere di Commercio.
La prima camera di Commercio é sorta in Francia, a Marsiglia, nel 1599. In Italia la prima Camera di Commercio fu istituita a Firenze dal granduca Pietro Leopoldo in data 1° febbraio 1770. In Lombardia le Camere di Commercio furono istituite nel 1786 in base ad un editto di Giuseppe II.
Con legge del 26 agosto 1802 la Repubblica Italiana, fondata da Napoleone, istituì le Camere di Commercio con funzioni di tribunali in materie economiche e commerciali.
Con decreto del "Regno d'Italia" del 27 giugno 1811 furono istituite le "Camere di commercio, arti e manifatture" alle quali, oltre alla tutela degli interessi delle categorie commerciali ed industriali, furono attribuite alcune funzioni pubbliche.
E' con l'unità d'Italia che, con legge del 6 luglio 1862, n. 680, vennero istituite le "Camere di Commercio ed Arti" in tutti i capoluoghi di provincia. A distanza di circa 50 anni, la legge 20 marzo 1910 con il relativo regolamento approvato con r.d. 19 febbraio 1911 n. 245, aumentarono le attribuzioni delle Camere regolando in modo omogeneo l'organizzazione ed il funzionamento. Il r.d.l. 8 maggio 1924 n. 750 ed il regolamento di attuazione approvato con r.d. 4 gennaio 1925 n. 29 completarono l'assetto delle Camere definendole "Enti pubblici" e con lo scopo di assolvere, principalmente, alle funzioni di rilevazione dell'attività del commercio e dell'industria; altro compito specifico fu quello di trasmettere annualmente all'allora Ministero dell'economia nazionale una relazione sull'andamento della vita economica della provincia.
A seguito dell'approvazione della L. 18 aprile 1926 n. 731 le Camere di Commercio ed industria, con altri enti locali, furono incorporate in un unico ente chiamato Consiglio provinciale dell'economia corporativa. Successivamente, con R.D.L. 28 aprile 1937, n. 524 il Consiglio provinciale dell'economia corporativa mutò denominazione in Consiglio provinciale delle corporazioni, conservando le medesime incombenze.
Con D.Lgs.Lgt 21 settembre 1944, n.315 il Consiglio provinciale delle corporazioni ritornò alla propria denominazione originale, anche se ampliata al settore dell'agricoltura, e fu chiamata Camera di commercio, industria e agricoltura.
Infine la legge 26 settembre 1966 n. 792, attribuendo nuove funzioni ai predetti enti ed in particolare quelle relative all'artigianato, ha integrato la denominazione degli enti camerali aggiungendo il sostantivo artigianato.
Pertanto, l'attuale loro denominazione è Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Il primo Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, nominato nel 1863, é stato il Cavaliere Antonio Arceri.

NATURA GIURIDICA

Attualmente le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono disciplinate dalla legge 29.12.1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
A norma di tale legge le Camere di Commercio hanno personalità giuridica pubblica e sono dotate di autonomia poiché possono emanare regolamenti, deliberati dall'organo "politico" dell'Ente, relativi alla propria organizzazione interna e alle materie concernenti la propria attività amministrativa.
Sono enti locali non territoriali: locali in quanto agiscono in un ambito, la provincia, chiaramente delimitato; non territoriali perché non hanno potestà estesa a tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza.
Sono enti pubblici non economici in quanto non svolgono attività imprenditoriale di produzione di beni e servizi a scopo di profitto, ma hanno come obiettivo lo sviluppo dell'economia locale e l'assistenza alle varie categorie di operatori economici.
La Camera di Commercio, organismo di cura, di coordinamento e di rappresentanza di interessi imprenditoriali, pertanto, è un Ente autonomo di diritto pubblico che svolge, in ambito provinciale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale, come sancito dall'art. 1 legge 580 del 29.12.93, di riordinamento degli Enti camerali.
Accanto ai numerosi compiti d'istituto ed all'opera di consulenza, di studio, di documentazione e di informazione economica, assume iniziative promozionali per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato, il commercio, i trasporti ed il turismo.
Svolge attività di consulenza e di servizio, cura la formazione e l'aggiornamento di imprenditori e quadri dirigenti delle aziende. Partecipa a varie iniziative volte ad allargare la base produttiva, ad ammodernare l'apparato economico provinciale, ad inserire nei circuiti mercantili più ampi le produzioni locali e a dotare il territorio delle necessarie infrastrutture. E' protagonista per la diffusione dell'innovazione organizzativa nelle imprese e per fornire servizi essenziali alle stesse per competere adeguatamente nel Mercato Unico Europeo.
Da un punto di vista giuridico la Camera di Commercio si configura, quindi, come ente:

  • pubblico, in quanto opera in forza di un'autorità o potestas publica (oltreché, ovviamente, con i normali strumenti del diritto privato);
  • autonomo: la sua autonomia, prevista per legge, è di tipo statutario e regolamentare, finanziario, amministrativo;
  • autarchico, perché emana atti amministrativi che hanno la stessa efficacia di quelli emessi dallo Stato;
  • locale, in quanto opera nell'ambito di una circoscrizione di competenza, coincidente con il territorio provinciale;
  • non territoriale, in quanto l'autorità dell'ente non si estende a tutti i soggetti di un determinato territorio, come nel caso invece delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
  • necessario: in quanto la sua istituzione è prevista da una fonte normativa primaria;
  • non economico, in quanto il perseguimento di finalità di lucro non rientra fra i compiti della Camera di Commercio, la quale può esercitare attività economiche soltanto in misura marginale ed in modo funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali;

La Camera di Commercio, infine, può essere classificata come istituzione in quanto realizza una rappresentanza generale di interessi, a differenza della associazioni delle categorie produttive che perseguono l'interesse particolare degli associati.

FUNZIONI

Le funzioni della Camera di Commercio possono distinguersi in tre principali categorie:

  • funzioni amministrative: attribuite per legge o delegate dallo Stato o dalle Regioni; rientrano in tale ambito tutte le attività concernenti la tenuta di registri, elenchi, albi e ruoli, gli adempimenti burocratici connessi, nonché la gestione di un completo e affidabile sistema di informazione commerciale;
  • funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese: si tratta di iniziative di diverso tipo volte a sostenere l'economia della provincia ed il sistema delle imprese; si ricomprendono in questa categoria i concorsi contributivi, le partecipazioni a società, consorzi, associazioni, ecc., le attività volte alla promozione e valorizzazione dei prodotti locali, la partecipazione a fiere, etc ;
  • funzioni di regolazione e controllo del mercato: l'istituzione di camere arbitrali e conciliative, la promozione di contratti tipo per categorie omogenee di attività, la partecipazione a conferenze di servizi, la vigilanza per la repressione delle azioni di concorrenza sleale, la costituzione di parte civile nei processi per reati contro l'economia, la tutela della proprietà industriale (marchi e brevetti).

Funzioni consultive: formulazione di pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli Enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

La Camera di Commercio di Catanzaro al servizio delle imprese

Presso la Camera di Commercio di Catanzaro gli Operatori Economici possono ottenere in tempo reale tutte le informazioni inerenti:

  • La posizione anagrafica di qualsiasi ditta operante sul territorio nazionale (denominazione, sede, ragione sociale, legali rappresentanti, unità locali etc.)
  • L'esistenza o meno di protesti a carico di persone fisiche e giuridiche levati in qualsiasi parte d'Italia;
  • Norme commerciali estere e le schede-Paese;
  • Dati statistici import-export di tutti i Paesi del mondo;
  • Richieste di beni e di servizi da tutto il mondo;
  • Nominativi di importatori esteri, selezionati per prodotti merceologici, e paese;

Fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali.

Ultima modifica: Lunedì 8 Giugno 2020