Regolamento per il fondo incentivante Lavori Pubblici

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO ECONOMICO DI CUI AL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 92 DEL DLGS. n. 163 del 12.04.2006

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e ripartizione  degli incentivi previsti dall’art. 92, comma 5 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture”.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 8 del D.Lgs.163 del 2006, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere.

3.  Ai fini dell’erogazione dell’incentivo di cui al presente regolamento, la progettazione deve in ogni caso consistere nella documentata redazione di elaborati progettuali, così come stabilito dall’art. 93 del D.Lgs. 163 del 2006, riferita a lavori di cui sia stato validato ed approvato il progetto anche se non seguito dall’appalto e non accompagnato dalla direzione dei lavori o dal collaudo in corso d’opera.

Articolo 2 - Spesa per l’”incentivo economico” e personale avente diritto .

1. Per le finalità di cui al presente Regolamento, l’incentivo economico rappresentato complessivamente dalla percentuale dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro così come determinata dal successivo art. 4, è iscritto direttamente sullo stanziamento previsto per la realizzazione del singolo lavoro ed inserito, con specifica destinazione, nei fondi di incentivazione del personale e della dirigenza, secondo le regole  previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e secondo le percentuali di ripartizione previste nel presente regolamento in relazione agli incarichi espletati, fermo restando che, per il personale dirigente, l’incentivazione non è mai conferita ad personam, ma va ad integrare il fondo di retribuzione di risultato del comparto.

2. L’incentivo economico è ripartito, con i criteri di cui ai successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, gli incaricati dei piani di sicurezza, gli incaricati della direzione dei lavori, gli incaricati del collaudo o del certificato di esecuzione lavori, il responsabile delle procedure di gara che abbia prestato attività di supporto alla redazione dei bandi, alle procedure di gara, alla predisposizione di disciplinari per incarichi tecnici, alla garanzia di conformità dei bandi e procedure di gara alla legge e/o loro incaricati e/o collaboratori, qualora la progettazione, la direzione lavori o i collaudi in corso d’opera siano stati effettuati dagli uffici interni della Camera.

3. Fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, per i contratti misti di lavori, forniture e servizi l’incentivo è riconosciuto limitatamente alla quota relativa ai lavori sempre che questa sia economicamente prevalente in una percentuale maggiore o uguale al 51%.

4. Nel caso in cui non siano ravvisabili o disponibili - per la particolare complessità e/o natura dei lavori o se si tratta di interventi con una forte componente di rilievo architettonico, data la particolare natura dell’edificio sede della camera di commercio, sottoposto a vincolo - professionalità interne,  in possesso della necessaria qualificazione e/o esperienza professionale in incarichi analoghi, è possibile affidare ad organismi del sistema camerale o a professionisti esterni le attività di progettazione e/o redazione del piano della sicurezza e/o la direzione lavori.

5. E’ sempre possibile il ricorso all’esterno o ad organismi di sistema nel caso di carenza od insufficienza dell’organico della camera, non solo in relazione alle figure professionali richieste dalla particolare tipologia dei lavori, ma anche con riferimento alle difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori medesimi e lo svolgimento degli altri compiti e funzioni d’istituto con le risorse umane presenti.

6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, è comunque riconosciuta al responsabile unico del procedimento la quota di compenso incentivante spettante a quest’ultimo nella misura indicata al 1° comma del successivo art. 5. Tale quota confluisce nel fondo con le modalità di cui al 1° comma del presente articolo.

7. Nei medesimi casi di cui ai commi 4 e 5 è, altresì, possibile costituire gruppi misti composti da professionisti esterni e da personale interno purché siano dettagliati specificamente:

  • le attività da eseguire da parte dei singoli;
  • il valore economico delle opere a cui l’attività di ciascuno si riferisce;
  • il necessario sviluppo progettuale assegnato a ciascuno nell’ambito dell’unitario progetto.

In questo caso, le percentuali massime dell’incentivo da riconoscersi al personale interno sono calcolate esclusivamente sul valore economico delle opere da questi direttamente curate.

8. L’attribuzione dell’incentivo di cui al presente regolamento non si applica per lavori di importo inferiore a € 30.000,00.

Articolo 3 - Criteri generali di ripartizione dell’incentivo .

1. Con il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, l’Ente prende espressamente atto che il compenso incentivante verrà liquidato agli aventi diritto individuati nello stesso provvedimento o con separata determinazione del Segretario Generale o del Dirigente, nella misura e con i criteri di cui al presente Regolamento.

2. Sempre con determinazione del Segretario Generale o del dirigente, che vi provvederanno sentito, ove necessario, il Responsabile Unico del Procedimento, si procederà alla liquidazione dell’incentivo spettante al personale interessato ovvero si potrà disporre di non attribuire o ridurre l’incentivo medesimo, nei casi di:

  • inadempimento totale o parziale delle attività;
  • mancato rispetto dei tempi di svolgimento delle attività

3. Le quote relative alla progettazione non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate con provvedimento motivato del Segretario Generale o del dirigente, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, per fatto imputabile al progettista, varianti che incidano in misura superiore al 20% dell’importo contrattuale o qualora risulti necessario, per ragioni di inefficienza tecnica, modificare o integrare in modo rilevante l’attività professionale con l’intervento di professionisti diversi.

4. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell’ente, in quanto affidate a personale esterno all’organico dello stesso o ad organismi di sistema, costituiscono economie di spesa.

5. In caso di perizie di variante e suppletive, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

6. Il compenso incentivante assegnato ai soggetti interessati s’intende comprensivo di tutti gli oneri riflessi, previdenziali e assistenziali connessi alle erogazioni, anche per la parte che è a carico dell’Ente.

7. L’Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

8. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall’orario d’ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Articolo 4 - Determinazione della somma

1. La somma di cui al comma 5 dell’art. 92 del D.Lgs. 163 del 2006, è definita sull’importo a base di gara dell’opera o del lavoro al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto e compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

2. La percentuale, nella misura massima del 2%, da applicare all’importo di cui al precedente comma per determinare la somma da corrispondere al personale di cui all’art. 2, comma 2 del presente Regolamento, è data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):

a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:

  • 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra €. 30.000,00 e €. 200.000,00;
  • 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra €. 200.000,01 e €. 500.000,00;
  • 0,80% per progetti il cui importo posto a base di gara supera €. 500.000,00;

b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:

  • 1,00 % per progetti di manutenzione straordinaria;
  • 0,80% per progetti di manutenzione ordinaria.

Articolo 5 - Percentuali di ripartizione e tempi di corresponsione

1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo, è ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell’articolo 2, in base alle seguenti percentuali:

responsabile unico del procedimento: 10%;

incaricato della progettazione: 40% di cui:

per progetto preliminare: 6%;

per progetto definitivo: 18%;

per progetto esecutivo: 16%;

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 6%;

incaricati della direzione dei lavori come segue:

direttore lavori: 25%;

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: 6%;

incaricato del collaudo o del certificato di esecuzione: 3%;

responsabile delle procedure di gara 3%

incaricati e collaboratori che abbiano prestato attività di supporto giuridico-amministrativa per l'elaborazione dei capitolati e del bando di gara od altre attività tecniche connesse, nella misura per ciascuno indicata nel provvedimento di cui all’ultimo comma del presente articolo: 4%.

2. Nel caso che le figure professionali coincidano con un unico soggetto, le percentuali previste al comma precedente, per ciascuna di esse, si sommano.

3. Nel caso in cui più soggetti assolvano alle funzioni/attività di una stessa figura professionale, la percentuale di compenso per questa prevista è distribuita, in relazione alle responsabilità e funzioni dei singoli, con il provvedimento di cui al comma successivo.

4. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 3 commi 2 e 3, la liquidazione dell’incentivo è effettuata con provvedimento del Segretario Generale o del Dirigente responsabile successivamente al collaudo od al certificato di esecuzione.

Articolo 6 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento si applica ai lavori ancora da collaudare alla data della sua entrata in vigore.

2. In fase transitoria, per i lavori già appaltati ed in corso di esecuzione od anche se terminati, purché da  collaudare, l’ammontare dell’incentivo e la percentuale da distribuire tra gli aventi titolo saranno determinati con il provvedimento di liquidazione.

3. Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nell’Albo Camerale.

Ultima modifica: Lunedì 8 Giugno 2020