Regolamento incarichi di collaborazione

A NORMA DELL’ART.7 COMMA 6 DEL D.LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N.165

Art. 1 - Finalità ed ambito applicativo
Art. 2 - Individuazione del fabbisogno
Art. 3 - Individuazione delle professionalità
Art. 4 - Procedura comparativa
Art. 5 - Elenchi, banca dati
Art. 6 - Banche dati, aree tematiche
Art. 7 - Modalità di richiesta di iscrizione nella banca dati ed aggiornamento
Art. 8 - Esame delle domande ed iscrizione nella banca dati
Art. 9 - Utilizzazione della banca dati e conferimento dell'incarico di collaborazione
Art. 10 - Esclusioni
Art. 11 - Contratto
Art. 12 - Verifica dell'esecuzione
Art. 13 - Pubblicità ed efficacia

Art. 1 - Finalità ed ambito applicativo

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa nonché il relativo regime di pubblicità al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall’art.7, 6 comma del D.Lgsl.165/2001 e succ.modif.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt.2222 e 2230. c.c.

Art. 2 - Individuazione del fabbisogno

L’ufficio per il personale, ricevuta la richiesta dell’ U.O. interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell’Ente  nonché la temporaneità della necessità, l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’ente attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna come definita dall’art.1 del presente regolamento.

In relazione agli elementi individuati, come indicato nel comma precedente, l’U.O. competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge e determina durata, luogo oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria ,ordini professionali altra amministrazioni ed altri soggetti al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta. Verifica inoltre la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3 - Individuazione delle professionalità

L’U.O. competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a - definizione circostanziata dell’incarico eventualmente con il riferimento ai programmi relativi all’attività amministrativa dell’ente

b - gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

c - durata dell’incarico

d - luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo

e - compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare,eventuali sospensioni della prestazione

f - indicazione dell’area e dell’U.O.  di riferimento e del responsabile del procedimento.

2 - Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:

  • essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri europei
  • godere dei diritti civile e politici
  • non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  • essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
  • essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta

Art. 4 - Procedura comparativa

L’U.O. competente procede alla valutazione dei curricula presentati anche attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte il dirigente dell’area interessata e il responsabile degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

  • qualificazione professionale
  • esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della normativa di settore
  • qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico
  • eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso
  • altri elementi legati alla specificità della collaborazione previamente individuati

Per le collaborazioni riguardanti progetti o attività di durata superiore a tre mesi il bando potrà prevedere colloqui,esami o prove specifiche nonché la presentazione di progetti o posposte in relazione al contenuto dell’incarico.

Art. 5 - Elenchi, banca dati

Per il conferimento di  incarichi che  non superino 20 mila euro ( oltre IVA), fermo  restando i presupposti di cui all’art.2 ,per esigenze di celerità e flessibilità dell’ente,l’amministrazione potrà predisporre annualmente,sulla base di appositi avvisi, elenchi,  o banche dati,  di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi di trasparenza,rotazione ed economicità,non discriminazione.

Art. 6 - Banche dati, aree tematiche

L’inserimento nella banca dati esperti è consentita a specialisti laureati, con specifica esperienza professionale almeno biennale nelle seguenti aree tematiche:

  1. Area Tecnica e di Ricerca e Sviluppo
  2. Area Economica, Finanziaria ed Internazionalizzazione
  3. Area Contabile e Fiscale
  4. Area Legale
  5. Area Gestionale ed Organizzativa
  6. Area Formazione
  7. Area Marketing
  8. Altre aree

Art. 7 - Modalità di richiesta di iscrizione nella banca dati ed aggiornamento

La banca dati è di tipo aperto per cui potrà essere richiesta dall’interessato l’iscrizione, la cancellazione o l’aggiornamento dei dati in essa inseriti in qualsiasi momento.

Gli interessati ad incarichi di esperto, per l’inserimento nella banca dati, dovranno trasmettere alla Camera di commercio la seguente documentazione:

  • modulo di candidatura  e scheda specializzazioni  corredati dal proprio curriculum vitae, debitamente sottoscrittisecondo le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

Per ogni candidatura saranno inserite nella banca dati le informazioni relative ai dati anagrafici, alla formazione ed ai titoli, alle esperienze lavorative così come classificate negli appositi moduli.

La camera si riserva, in ogni caso, la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nel modulo di candidatura, nella scheda specializzazioni e nel curriculum vitae e di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato.

Saranno inserite nella banca dati esclusivamente le candidature che presentino i seguenti requisiti minimi:

  • essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri europei
  • godere dei diritti civili e politici
  • non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  • essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
  • essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta

Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti airequisiti minimi di iscrizione non verranno prese in considerazione, così come saranno escluse le candidature che non presenteranno corrispondenza tra le aree di specializzazione e le esperienze professionali indicate nel modulo, nella scheda specializzazioni e/o nel curriculum vitae.

Art. 8 - Esame delle domande ed iscrizione nella banca dati

Le domande pervenute sono esaminate dal Segretario Generale o da un suo delegato, per la verifica della completezza delle informazioni richieste e della presenza dei requisiti formulati.

Accertata la sussistenza di tali requisiti e la corrispondenza tra le aree di specializzazione e le esperienze professionali indicate, il nominativo è inserito nella banca dati assegnando, per ogni area tematica indicata dal richiedente, il livello professionale corrispondente.

I diversi livelli di professionalità, ai quali corrispondono altrettanti livelli di compenso determinati dalla Camera di commercio, sono quelli di seguito indicati:

  • a) Esperto di fascia A;
  • b) Esperto di fascia B;
  • c) Esperto di fascia C.

Per gli esperti di fascia A i requisiti di ordine tecnico-professionale richiesti, con riferimento alle aree di specializzazione , sono i seguenti:

  • a) Docenti universitari ordinari e associati;
  • b) Ricercatori (dirigenti di ricerca e ricercatori universitari e di centri di ricerca) con almeno cinque anni di esperienza documentata;
  • c) Dirigenti e funzionari d’azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti e funzionari pubblici purché muniti di laurea specialistica (o appartenente al vecchio ordinamento) e con esperienza almeno decennale documentata;
  • d) Dirigenti pubblici con almeno cinque anni di esperienza documentata.

Per gli esperti di fascia B è richiesta la laurea specialistica (o appartenente al vecchio ordinamento) ed almeno cinque anni di esperienza documentata nelle aree di specializzazione. Potranno altresì essere inquadrati nella fascia B anche i soggetti non muniti della laurea specialistica (o appartenente al vecchio ordinamento) che posseggano un’esperienza almeno decennale documentata.

Per gli esperti di fascia C è richiesta la laurea specialistica (o appartenente al vecchio ordinamento) ed almeno due anni di esperienza documentata nelle aree di specializzazione.

La mancanza dei requisiti per l’inquadramento nella fascia fa decadere la richiesta di iscrizione limitatamente alla Specializzazione e/o all’intera Area Professionale di riferimento.

Art. 9 - Utilizzazione della banca dati e conferimento dell’incarico di collaborazione

Gli incarichi di collaborazione sono individuati, fermo restando quanto previsto dall’art.2 del presente regolamento ,dal Responsabile dell’U.O. interessata ricorrendo alla banca dati attraverso una selezione che avverrà secondo le seguenti modalità :

  1. ricerca nella banca dati degli esperti con profilo professionale coerente con i termini di riferimento richiesti dall’attività da svolgere;
  2. individuazione, laddove possibile, di almeno una terna di esperti.

I nominativi individuati dal Reponsabile dell’U.O. saranno sottoposti al Segretario Generale  che valuterà l’opportunità di far svolgere un colloquio e/o eventualmente di acquisire ulteriore documentazione comprovante i requisiti professionali indicati nei moduli di candidatura.

Sulla base delle indicazioni ricevute dal Segretario Generale, il Responsabile provvederà a contattare i nominativi selezionati per acquisire:

  1. la disponibilità degli interessati ad assumere l’incarico;
  2. l’eventuale preventivo economico, completo della proposta  indicante le modalità di esecuzione dell’incarico.

Acquisite tali informazioni, il Responsabile proporrà i nominativi che avranno dichiarato la propria disponibilità ad acquisire l’incarico (e che eventualmente avranno formulato il preventivo economico, se loro richiesto) al Segretario Generale della Camera di Commercio.

Sulla base di tali dati, il Segretario Generale - sulla base delle valutazioni di eventuali precedenti incarichi già assolti, di un’analisi comparativa dei profili professionali coerenti e del miglior rapporto prezzo-qualità dell’eventuale preventivo economico - individuerà il nominativo dell’Esperto al quale verrà assegnato l’incarico.

Art. 10 - Esclusioni

Il presente regolamento non si applica:

  • alle prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in materia saltuaria che non riconducibile a fasi di piani o programmi dell’ente e che si svolge in maniera del tutto autonoma.
  • all’incarico dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione

Art. 11 - Contratto

Il contratto di collaborazione non è rinnovabile.
Il contratto di collaborazione potrà essere prorogato qualora vi sia un motivato interesse dell’ente per il completamento del progetto o per ritardi imputabili all’ente stesso.

Il compenso viene liquidato al termine della collaborazione o ,qualora pattuito, in relazione alla conclusione delle fasi dell’attività.

Art. 12 - Verifica dell'esecuzione

Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultano non conformi all’incarico o del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto di integrare i risultati entro un termine non superiore a 90 giorni o può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti il dirigente può chiedere l’integrazione entro 90 giorni o può provvedere alla liquidazione parziale del compenso.

Art. 13 - Pubblicità ed efficacia

Degli avvisi di cui al presente regolamento si dà adeguata pubblicità attraverso il sito Web della Camera ,pubblicazione nell’albo camerale e/o altri mezzi di comunicazione

Dell’esito della procedura comparativa deve essere fornita la medesima pubblicità di cui al primo comma.

L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata gli obblighi di cui all’art.3, c.18 della legge n.244/2007

Ultima modifica: Lunedì 8 Giugno 2020