Regolamento per le sanzioni tributarie

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO

  • Art. 1 - Oggetto
  • Art. 2 - Violazioni sanzionabili
  • Art. 3 - Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modestoammontare
  • Art. 4 - Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
  • Art. 5 - Irrogazione della sanzione
  • Art. 6 - Criteri di determinazione della sanzione
  • Art. 7 - Incremento della sanzione per gravità della violazione
  • Art. 8 - Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sueprecedenti violazioni
  • Art. 9 - Riduzione della sanzione per l’opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore
  • Art. 10 - Incremento della sanzione per recidiva
  • Art. 11 - Violazioni continuate
  • Art. 12 - Ravvedimento
  • Art. 13 - Modalità di irrogazione delle sanzioni
  • Art. 14 - Riscossione della sanzione
  • Art. 15 - Rateazione del pagamento
  • Art. 16 - Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale
  • Art. 17 - Autotutela
  • Art. 18 - Tempi di applicazione e norma transitoria
  • Art. 19 - Entrata in vigore e rinvio

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel rispetto dell’art. 18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni, delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche eintegrazioni e del decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54.

Art. 2 - Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all’art.8 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 maggio 2001, n.359.
2. Così come stabilito dal D.M. 27 gennaio 2005 n. 54, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1; per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato, entro i termini di cui al comma 1.

Art. 3 - Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1.Non è sanzionabile l’errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all’art. 8 del decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 11 maggio 2001 n. 359.
2. La Camera qualora accerti l’errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la  Camera interessata.
3. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale comunica all’impresa l’avvenuta regolarizzazione del versamento oppure, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.
4. Non si fa luogo alla contestazione, all’irrogazione o all’iscrizione a ruolo diretta, qualora l’ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad Euro 12,00, fermo restando in capo alla Camera di Commercio il diritto di esigere direttamente allo sportello il pagamento del diritto annuale non ancora versato al fine di sbloccare immediatamente la certificazione Registro Imprese.

Art. 4 - Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpello in ordine all’interpretazione della normativa vigente in materia di diritto annuale sulle modalità di applicazione della stessa nei propri confronti.
3. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l’istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettato. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purché siano riconducibili alla fattispecie oggetto dell’interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa, precedentemente data.
4. Qualora la risposta su istanze regolarmente presentate e recanti l’indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il prescritto termine di 90 (novanta) giorni si intende che la Camera di Commercio concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione o fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita, ovvero dell’interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
5. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi moratori, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificati.

Art. 5 - Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.
3. Il Segretario generale, o il dirigente e i funzionari dallo stesso delegati, valutano l’opportunità di avviare o meno il procedimento sanzionatorio per il recupero del diritto annuale e delle relative sanzioni, per le annualità dovute a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione delle imprese dal Registro delle Imprese, valutando che l’importo da recuperare sia congruo rispetto al costo della procedura di riscossione.

Art. 6 - Criteri di determinazione della sanzione

1. Le sanzioni saranno determinate, come precisato nei successivi articoli del presente regolamento, secondo i seguenti criteri:
a. Sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento del diritto annuale dovuto, come definito dall’art. 3, comma 2 del D.M. n. 54/2005;
b. Sanzione del 30% nei casi di omesso versamento del diritto annuale dovuto, come definito dall’art. 3, comma 3 del D.M. n. 54/2005, tenuto altresì conto degli elementi attenuanti o aggravanti la violazione previsti dai successivi articoli dal 7 all’ 11.;
2. Nei casi di versamento effettuato, in misura inferiore al dovuto, entro i termini di pagamento di cui all’art. 8 del D.M. 11/5/2001 n. 359, la sanzione del 30% sarà calcolata sull’importo del diritto annuale non ancora corrisposto.
3. Nei casi di versamento effettuato, in misura inferiore al dovuto, oltre i termini di pagamento di cui all’art. 8 del D.M. 11/5/2001 n. 359, la sanzione del 30% sarà calcolata sull’intero diritto annuale dovuto dall’impresa.

Art. 7 - Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

Danno Finanziario per la CCIAA Gravità Violazione ex co. 3,
art. 4 Regolamento e co. 1 - 2
art. 7 D. Lgs. 472/97
Fino a 80 euro 5%
Fino a 373 euro 10%
Fino a 518 euro 15%
fino a 1.254 euro 20%
fino a 2.500 euro 25%
fino a 5.000 euro 30%
fino a 10.000 euro 35%
fino a 20.000 euro 40%
fino a 40.000 euro 45%
fino a 77.500 euro 50%


Art. 8 - Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni

1. La Camera di Commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, considera opportunamente, ai fini della valutazione della personalità del trasgressore, anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionabili commesse dallo stesso soggetto nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% può essere incrementata di una percentuale del 5% qualora il trasgressore non abbia commesso più di una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.
3. Il quinquennio di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo decorre dall’anno 2001.

Art. 9 - Riduzione della sanzione per l’opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. La sanzione del 30% è ridotta di una percentuale massima del 20%, nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005, sempre che la Camera di commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell’articolo 8 del decreto n. 54/2005.
2. La sanzione del 30% può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell’attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell’economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali – ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati.
3. Sarà applicata soltanto la sanzione minima del 30% nel caso in cui il contribuente, conosciuta la propria posizione debitoria, anche a seguito di informazioni acquisite presso la Camera di Commercio, nel corso o meno dello svolgimento di adempimenti vari presso gli uffici camerali, richieda con apposita istanza di regolarizzarla (diritto, sanzioni e interessi) e vi provveda nei termini assegnati. Tale disposizione operasempre che la Camera di Commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell’articolo 8 del decreto n. 54/2005.

Art. 10 - Incremento della sanzione per recidiva

4. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6,7,8 e 9 può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 54/2005.
5. L’omesso e il tardivo pagamento del diritto annuale sono considerate violazioni della stessa indole.
6. Nel caso di violazioni commesse nel triennio predente si applicano gli aumenti della sanzione complessiva secondo lo schema previsto dalla sottostante tabella con i limiti massimi ivi indicati:

  • Una violazione
    1 tardivo 7% - 15% max
    1 omesso 15%
  • Due violazioni
    2 tardivi 20% - 30% max
    1 tardivo + 1 omesso 25%
    2 omessi 30%
  • Tre o più violazioni
    Tre tardivi 35% - 50% max
    2 tardivi + 1 omesso 40%
    1 tardivo + 2 omessi 45%
    3 omessi 50%

Art. 11 - Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all’articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di Commercio applica alla sanzione complessiva, determinata ai sensi dei precedenti articoli 6,7,8,9 e 10, l’aumento dal 50 al 300 %, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione avviene secondo il seguente schema:
.. se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
.. se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
.. se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
a. se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.
2. Se la Camera di commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Art. 12 - Ravvedimento

5. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
6. 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005;
7. 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005.
8. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto. Il termine contestuale deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono compiersi entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma per la regolarizzazione e prima della contrattazione della violazione.
9. Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall’art. 3 del D.M. n. 54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
10. Se non vengono rispettate le condizioni di cui ai commi 2 e 3, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tale ipotesi la Camera di commercio procede all’irrogazione della sanzione, determinata ai sensi del presente regolamento, secondo una delle modalità stabilite nel successivo art. 13, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni e interessi.

Art. 13 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso e tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
a. Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni
b. Atto  contestuale  di accertamento  ed  irrogazione  delle  sanzioni  di cui all'articolo 17 comma 1 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
c. Iscrizione  "diretta"  a  ruolo  senza  preventiva   contestazione,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni
2. L’atto di contestazione, l’atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completi dell’indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati al titolare dell’impresa individuale e per quanto riguarda le società:
d. ai soci amministratori delle società in nome collettivo;
e. agli accomandatari delle società in accomandita semplice e in accomandita per azioni;
f. alle società di capitali nei modi prescritti dalla legge;
g. agli amministratori delle società cooperative e dei consorzi.

Art. 14 - Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono di norma riscosse con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell’atto notificato.

Art. 15 - Rateazione del pagamento

1. La Camera di commercio può concedere, su richiesta dell’interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a 300,00 euro. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura del 4%, ai sensi dell’articolo 21 comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
3. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente secondo le modalità stabilite dalla Camera di Commercio.
4. La Camera di Commercio entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione e accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l’esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata, rispetto ai termini fissati, provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

Art. 16 - Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l’atto di contestazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto:
a. presentare deduzioni difensive alla Camera di commercio avverso l’atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell’interessato; in caso di non accoglimento emette l’atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria Provinciale;
b. presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l’atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l’atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.
2. In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, quest’ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
3. Il contribuente che ha ricevuto l’atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b) può, entro 60 giorni dalla notifica:
a. presentare memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell’atto al fine di ottenere l’eventuale annullamento totale o parziale dell’atto in sede di autotutela;
b. presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l’atto.
4. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:
a. presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l’eventuale annullamento totale o parziale dell’atto in sede di autotutela.
a. presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
5. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all’articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Art. 17 - Autotutela

2. Il Segretario Generale o suo delegato può procedere, d’ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all’annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l’altro, esercitato per i seguenti motivi:
a. errore di persona;
b. evidente errore logico o di calcolo;
c. doppia imposizione;
d. mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
e. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’ente camerale.
3. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
4. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l’annullamento totale o parziale.
5. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo di cui all’art. 9 del D.M. 27.01.2005 n. 54.
6. L’eventuale annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria competente, per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Art. 18 - Tempi di applicazione e norma transitoria

1. Le disposizioni sui criteri di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 6-11 si applicano alle violazioni relative al diritto annuale 2003 ed anni successivi.

Art. 19 - Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore il 30° giorno della sua pubblicazione all’Albo Camerale.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dei decreti del Ministero delle Attività Produttive 11 maggio 2001 n. 359 e 27 gennaio 2005 n. 54 e per quanto applicabili e richiamate dallo stesso D.M. n. 54/2005 le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

Ultima modifica: Lunedì 8 Giugno 2020