Sono tenute al pagamento:
- tutte le imprese che alla data dell' 1 gennaio di ogni anno risultino iscritte o annotate nel Registro delle imprese, nonché le imprese e i soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno di riferimento;
- le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali , per ciascuna unità ed a favore della Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata l'unità locale medesima;
- a decorrere dal 1° gennaio 2011 i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo (REA), come Associazioni o simili, eccetto le unità locali con sede principale all'estero;
Casi particol ari
- Trasformazione della natura giuridica - Le imprese che trasformano la propria natura giuridica continuano, in regime transitorio e per il solo anno di trasformazione, a pagare il diritto annuale in base alla forma giuridica in essere prima della trasformazione.
- Trasferimento di sede - Le imprese che trasferiscono la sede da una provincia all'altra sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio in cui risultavano iscritte alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- Imprenditori individuali deceduti - La circolare MAP 3520/C (articolo 9) stabilisce che l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all'anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi.