- Le imprese che cessano l’attività, a partire dall’anno solare successivo a quello in cui si sono cancellate, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività;
- Le società che hanno presentato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre, a condizione che abbiano presentato istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo;
- Le società di persone per le quali risulti, da atto notarile, lo scioglimento senza liquidazione al 31 dicembre, purchè producano domanda di cancellazione entro il 30 gennaio successivo.
- Tutte le imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, fatti salvi i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.
La presentazione della domanda di cancellazione è requisito essenziale per essere esonerati dall’obbligo di pagamento; sino a quando la domanda non venga prodotta, il tributo, non frazionabile, è dovuto per ogni anno in cui si è mantenuta l’iscrizione, pur se la società non è attiva ed operante.