Compensazione

È possibile compensare il credito del diritto annuale con altri tributi e contributi a debito, o con lo stesso diritto annuale. Possono avvalersi della compensazione i contribuenti che per errore:

  • hanno versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno;
  • hanno effettuato il versamento ad una Camera di commercio alla quale non competeva il diritto.

La compensazione viene effettuata con modello F24 - sezione IMU ed altri Tributi locali - indicando nelle colonne:

  • codice ente locale – CZ;
  • codice tributo – 3850;
  • anno di riferimento - anno del diritto a credito;
  • importo a credito compensati – importo.

La seconda sezione da compilare dipende dalla natura del tributo/contributo a debito. È inoltre possibile portare in compensazione eventuali crediti vantati per altri tributi e/o contributi con quanto dovuto per il diritto annuale.

Non è possibile compensare gli importi versati con il codice 3852 (Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) e con il codice 3851 (Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale).

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003

Compensazione e maggiorazione

Il diritto annuale (pagato nel primo mese successivo la scadenza del termine di versamento, avvalendosi dello strumento della compensazione di crediti vantati per altri tributi/contributi) deve essere maggiorato della percentuale dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

( Circolare n. 3587/c Ministero Attività produttive, art. 3).

Ultima modifica: Venerdì 12 Marzo 2021