Le sanzioni per omesso e tardato versamento del diritto annuale sono irrogate con iscrizione diretta a ruolo, ai sensi dell’art. 17, comma 3 del D. Lgs. 472/97.
Il contribuente che riceve cartella esattoriale può:
- versare gli importi indicati in cartella;
- presentare ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, seguendo le istruzioni riportate sulla cartella;
- chiedere all’ente impositore l’annullamento totale o parziale in autotutela dell’atto emesso, qualora lo stesso si dimostri illegittimo o infondato.