In caso di omesso o incompleto versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, i soggetti interessati possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, Decreto Legislativo 472/1997 e all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 54 del 27 gennaio 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2005).
Entro 30 giorni dalla violazione , (RAVVEDIMENTO BREVE) mediante il pagamento del diritto annuo dovuto con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
Entro un anno dalla violazione , (RAVVEDIMENTO LUNGO) mediante il contestuale pagamento:
- del diritto annuale dovuto;
-
degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine per il versamento al giorno in cui lo stesso viene effettuato:
- fino al 31 dicembre 2023 interessi all’0,3% in ragione d’anno
- dal 1 gennaio 2024 interessi allo 0,8% in ragione d’anno
- di 1/10 del minimo della sanzione irrogabile (ossia il 3,75%) calcolato sul diritto annuale non versato (modificato con Legge 13/12/2010)
Il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione contestuale di tutti i versamenti (comma 4, art. 6 della Circolare 3587/C del 20/06/2005) con un unico modello F24.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non è efficace.
E' possibile compensare solo il codice tributo 3850 (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.115/E del 23 maggio 2003).