Riesame della posizione e autotutela

Il potere di autotutela è tra l’altro esercitato per i seguenti motivi:

  • errore di persona;
  • evidente errore logico o di calcolo;
  • doppia imposizione;
  • mancata considerazione di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti;
  • errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’ente camerale.

Le istanze di autotutela presentate dai contribuenti sono motivate e ad esse sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l’annullamento totale o parziale degli atti emessi dalla Camera di Commercio.

La presentazione di istanze di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo. L’eventuale annullamento, totale o parziale, o il rigetto della richiesta di autotutela sono comunicati al contribuente entro 45 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, e l’eventuale annullamento dell’atto in autotutela è comunicato al Concessionario per la riscossione in caso di iscrizione diretta a ruolo e, in pendenza di contenzioso, è altresì comunicato al competente organo giurisdizionale per l’eventuale cessazione della materia del contendere.

PAGAMENTO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO

Si precisa che l'art. 31 del D.L. 31/05/2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n.122, che ha disposto che il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori possa essere effettuato mediante compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con l'utilizzo del modello unificato di pagamento F24 (codice tributo RUOL) NON E' APPLICABLE IN CASO DI ISCRIZIONE A RUOLO DEL DIRITTO ANNUALE . Inoltre con nota n. prot. 19342 del 5/2/2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che le disposizioni previste dai commi 618-624 dell'art.3 della legge di stabilità 2014 NON si applicano ai ruoli emessi per il diritto annuale.

Ultima modifica: Venerdì 12 Marzo 2021