Il mancato pagamento del diritto annuale provoca l'applicazione, ai sensi del D.M n. 54/2005, di una sanzione pecuniaria:
- del 10% del diritto dovuto, in caso di tardivo versamento;
- dal 30% al 100% del diritto dovuto, in caso di omesso (sia totale che parziale) versamento.
Per tardivo versamento si intende soltanto il pagamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di cui al comma 1 art.3.