Le imprese che forniscono agli utilizzatori finali gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas comunicano alla banca dati le informazioni relative alle vendite , a decorrere dal 25 luglio 2019 . Tale comunicazione sostituisce l'obbligo di tenuta dei registri previsto dall'art. 6, par. 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014.
Sono soggette all'obbligo di comunicare i dati di vendita le imprese che forniscono:
- gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono FGAS per cui è richiesto un certificato o un attestato. In questo caso il venditore potrà vendere i FGAS unicamente a persone o imprese in possesso di certificato;
- apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate) e Installatori (che indicano l’utilizzatore finale). Laddove il venditore coincide con l’installatore la comunicazione viene effettuata dall'installatore.
Iscrizione
Ai fini della gestione e della tenuta della banca dati, le imprese, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, devono iscriversi, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria. L'iscrizione andrà effettuata dal portale bancadati.fgas.it , accedendo all'area "Venditori", mediante dispositivo contenente firma digitale intestata a persona di impresa.
In sede di iscrizione dovranno essere comunicati i punti vendita e le persone abilitate ad operare per conto dell'impresa.
Comunicazione vendite
La comunicazione delle vendite andrà effettuata in via telematica, dal portale bancadati.fgas.it , accedendo all'area Comunicazione vendite. L'inserimento dei dati e la loro comunicazione potranno essere effettuati da ogni punto vendita oppure centralmente:
- con inserimento manuale in apposita procedura guidata;
- con inserimento "massivo" mediante file in formato Excel o XML.
Tramite il portale l'utente potrà verificare il possesso dei requisiti da parte dell'acquirente. La comunicazione va effettuata al momento della vendita. Non sono previsti oneri per la comunicazione.