Le imprese certificate (o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, devono comunicare, a partire dal 25 settembre 2019 , i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di FGAS in essa contenute:
- apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici.
La comunicazione va effettuata, via telematica, alla banca dati nazionale gestita dalle camere di commercio, capoluogo di Regione, entro 30 giorni:
- dall’installazione delle apparecchiature;
- dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- dallo smantellamento delle apparecchiature.
Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla banca dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.