Bollatura libri

La bollatura dei libri sociali e contabili, prevista dal codice civile agli art. 2214 e seguenti viene attribuita all'Ufficio del Registro delle Imprese oppure al Notaio.

Relativamente ai libri previsti dalle normative fiscali competente era, prima dell'emanazione della legge 383 del 18.10.2001 (l'art. 8 di detta legge 383 ha, tra l'altro, abolito l'obbligo della bollatura per il libro giornale, il libro degli inventari ed i registri previsti dalla legislazione tributaria), anche l'Ufficio IVA del domicilio fiscale del soggetto. La circolare 92/E del 22.10.2001 dell'Agenzia delle Entrate di Roma ha stabilito che " A seguito delle modificazioni apportate ai citati art. 39 del D.P.R. 633 del 1972 e 22 del D.P.R. n. 600 del 1993 sono venute a cessare le competenze degli uffici delle entrate in materia di numerazione bollature dei registri contabili. Ne consegue che la bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali restano di competenza dell'Ufficio del Registro delle imprese o dei notai "

La Camera di Commercio di Catanzaro è competente solo per la vidimazione dei libri dei soggetti avente sede legale nella provincia di Catanzaro. Se sono presenti in Catanzaro e provincia sedi secondarie se ne possono vidimare i libri sezionali.

Il D.M. del 07/08/1998 e la successiva circolare del Ministero Industria del 27/10/1998, prevede che, tutti i libri sociali, fiscali, i formulari a fogli mobili, modulo continuo (9, 10, 11 e 12 pollici), registri rilegati, registri a fogli sciolti/mobili formato A3 - A4, devono riportare su tutte le pagine :

  • il nome della ditta o la ragione sociale o la denominazione sociale, o IVA e/o Codice Fiscale
  • il nome del libro
  • la numerazione pagine.

Nei libri rilegati questi dati vanno riportati sulla copertina e sull'ultima pagina numerata.

VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Ultima modifica: Giovedì 19 Novembre 2020