Arbitrato

NORMATIVA ITALIANA - CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. n. 38 del 15-2-2006 Suppl. Ordinario n. 40).

Quadro sinottico modifiche al C.P.C. . nuovo e vecchio testo del codice di procedura civile a confronto

Legge 14 maggio 2005, n. 80 . Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali. (G.U. n. 111 del 14-5-2005 Suppl. Ordinario n. 91).

Codice di Procedura Civile - Titolo VIII - Dell'arbitrato (artt. 806-840) . Versione ante riforma (vedasi il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 per il CPC riformato)

L'ARBITRATO

L'arbitrato (rituale o irrituale) è un procedimento stragiudiziale di carattere contenzioso nel quale le controversie insorte tra le parti, con il loro consenso, vengono devolute ad arbitri (collegio o arbitrato unico) per essere risolte con una decisione che, in caso di arbitrato rituale, è assimilabile ad una sentenza. ( schema di un procedimento arbitrale )

E’ una forma di giustizia alternativa rispetto alla giurisdizione ordinaria, prevista dal codice di procedura civile, per risolvere controversie commerciali sia nazionali che internazionali.

E’ particolarmente indicato per gli operatori economici, perché assicura, nel rispetto della legge, molti vantaggi: rapidità di risoluzione della controversia, costi certi e contenuti, procedure semplici e riservate.

La predefinizione delle procedure e i minori costi rendono poi più vantaggioso l'arbitrato amministrato rispetto all'arbitrato "ad hoc", ossia all'arbitrato gestito direttamente da soggetti nominati dalle parti al di fuori di una qualsivoglia istituzione arbitrale.

Nell'arbitrato amministrato le parti richiedono, infatti, l'intervento di un ente o un'istituzione preposta alla gestione e al controllo di ogni fase del procedimento secondo regole contenute in regolamenti. E’ quanto avviene con la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Catanzaro. È dunque più semplice ricorrere all'arbitrato amministrato, essendo sufficiente il riferimento - nella clausola o compromesso arbitrale - all'istituzione specializzata che vigilerà su ogni aspetto del procedimento arbitrale.

All'insorgere di una controversia di natura commerciale, imprese, professionisti, consumatori,  privati ed enti pubblici possono ricorrere all'arbitrato amministrato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, se nel contratto è stata inserita un'apposita CLAUSOLA COMPROMISSORIA che richiami espressamente il Regolamento della Camera Arbitrale di Catanzaro .

A lite insorta, l'arbitrato può essere praticato anche in assenza della clausola compromissoria, purché tra le parti sia stipulato un COMPROMESSO ARBITRALE, accordo con il quale le parti derogano dalla giurisdizione ordinaria in favore dell'arbitrato.

Sono disponibili su questo sito, ad uso degli operatori, alcuni modelli di accordi compromissori - clausole compromissorie.

Per promuovere un arbitrato

Occorre depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale la domanda di arbitrato in un originale (atto in marca da bollo e firme in originale) per la Camera Arbitrale, un originale per ciascuna controparte e tante copie quante sono gli arbitri. All'atto del deposito della domanda di arbitrato sono dovuti i diritti di registrazione come da tariffario arbitrale .

STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE

Art. 1 - Finalità ed oggetto

E’ istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro e come emanazione della stessa  la Camera Arbitrale che ha per oggetto, lo sviluppo e la diffusione di strumenti di regolazione del mercato e di risoluzione alternativa delle controversie, con le seguenti funzioni:

a) offrire servizi di arbitrato rituale e irritale, di arbitraggio, di arbitrato rapido, di perizia contrattuale, sia di natura nazionale che internazionale;

b) amministrare la procedura secondo i tempi e le modalità stabilite nel Regolamento;

c) nominare gli arbitri secondo quanto stabilito nella convenzione arbitrale e nel Regolamento di procedura adottato;

d) diffondere la conoscenza e l’uso dell’arbitrato, promuovere idonee iniziative intese a studiare i problemi teorici, tecnici e pratici dell’arbitrato, dell’arbitraggio e della perizia contrattuale;

e) prendere contatti, collaborare e convenire accordi con organismi arbitrali già esistenti, anche internazionali, e con enti pubblici, organizzazioni ed associazioni interessati all’arbitrato o ai problemi connessi, onde promuovere iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie;

f) organizzare e promuovere convegni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione per i possibili utilizzatori degli strumenti di giustizia alternativa.

g) fare quanto ritenuto opportuno e necessario per il miglioramento delle relazioni economiche attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli;

Art. 2 - Sede

La Camera Arbitrale ha sede presso la Camera di Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di Catanzaro in Via Menniti Ippolito, 16.

Art. 3 - Organi

Gli organi della Camera Arbitrale sono:

  • Il Consiglio Arbitrale;
  • Il Presidente;
  • Il Segretario.

Art. 4 - Composizione del Consiglio Arbitrale

Il Consiglio Arbitrale è composto dal Presidente della Camera Arbitrale che lo presiede e da sei membri. Tre membri sono nominati direttamente dalla Giunta della Camera in rappresentanza delle categorie presenti nella composizione del Consiglio Camerale.
Gli altri tre sono nominati dalla Giunta Camerale e scelti tra persone di provata esperienza in campo giuridico economico e commerciale su indicazione di terne di nominativi proposte:

a) una, in comune dagli ordini  forensi dei tribunali ricadenti nel territorio della provincia di competenza;

b) una, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Catanzaro;

c) una, tra i docenti universitari in materie giuridiche, della facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Magna Grecia" di Catanzaro.

Qualora le categorie interessate non provvedano, entro 30 giorni dall’invito a proporre una terna di nominativi, la nomina verrà effettuata direttamente dal Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro.

Partecipa al Consiglio Arbitrale con le attribuzioni di cui all’art. 7, ma senza diritto di voto, il Segretario della Camera Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale dura in carica tre anni e può essere riconfermato dalla Giunta per un altro triennio, con proprio atto deliberativo.

La qualità di membro è incompatibile con la nomina di arbitro nei procedimenti arbitrali instaurati innanzi alla Camera Arbitrale. Il potere di revoca è attribuito alla Giunta Camerale che lo esercita con proprio provvedimento motivato; il sostituto andrà prescelto tra le terne dei nominativi proposti dalle categorie di cui alle lett. a) b) c) del presente articolo o, in difetto, dal Presidente. Il Consiglio Arbitrale è convocato di iniziativa del suo Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente ove sia nominato, o, in mancanza, dal suo membro più anziano di nomina; esso deve inoltre essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla Segreteria della richiesta scritta firmata da almeno tre membri del Consiglio.

Art. 5 - Attribuzioni del Consiglio Arbitrale

Il Consiglio Arbitrale dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e delle altre previste nel presente Statuto, in particolare:

  • cura la formazione di un elenco di arbitri scelti tra persone di particolare e provata
    esperienza;
  • provvede alla designazione degli arbitri qualora non abbiano provveduto le parti, scegliendoli nell'indicato elenco, salvo nei casi di controversie di straordinaria importanza e/o complessità della materia trattata, per i quali si riserva la facoltà di scegliere gli arbitri, in deroga, al di fuori dell’elenco;
  • propone alla Giunta Camerale le modifiche del regolamento e dello statuto nonché delle tariffe dei servizi arbitrali;
  • fissa la liquidazione delle spese del procedimento arbitrale secondo le modalità stabilite nel Regolamento della Camera Arbitrale;
  • fissa le regole deontologiche per gli arbitri;
  • avanza proposte o suggerimenti ed esprime pareri su richiesta della giunta camerale in ordine all'organizzazione, alla gestione dei servizi connessi allo svolgimento delle procedure di arbitrato;
  • esprime pareri sulle proposte di convenzioni con altri enti o istituzioni in materia arbitrale;
  • decide sulle eventuali domande di ricusazione, astensione o mancata accettazione degli arbitri;
  • delibera su ogni altra questione o attività , per come previsto dal regolamento.

Le riunioni del Consiglio saranno valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere assumeranno validità a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Art. 6 - Attribuzioni del Presidente

Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro.
Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale della Camera Arbitrale;

b) convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;

c) adotta i provvedimenti a lui attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti nonché, sotto la propria responsabilità, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica dell’organo nella prima seduta utile.

Il Presidente ha facoltà di nominare un vice Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Art. 7 - Attribuzioni del Segretario

Il Segretario Generale della Camera di Commercio è il segretario della Camera Arbitrale e del Consiglio Arbitrale, con facoltà di delega ad altro funzionario. Il Segretario da esecuzione alle decisioni del Consiglio Arbitrale ed è responsabile nei suoi confronti del funzionamento dei servizi della Camera Arbitrale.

Art. 8 - Tariffe

La Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale, determinando su proposta del Consiglio Arbitrale, con proprio apposito provvedimento, le tariffe dei servizi della Camera Arbitrale.

Art. 9 - Modifiche

Il Presente Statuto potrà essere modificato dalla Giunta della Camera di Commercio, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale. In ogni caso le modificazioni dello Statuto e del Regolamento non potranno influire sulle procedure arbitrali in corso.

Ultima modifica: Giovedì 19 Novembre 2020