Criteri per la composizione delle liste/albo

In conformità con quanto previsto dagli standard, requisito minimo ed indispensabile per l’accesso all’Albo dei conciliatori delle Camere di Commercio è la partecipazione ai percorsi formativi precedentemente illustrati.

Pertanto il requisito fondamentale è la frequenza almeno del corso base, al quale potrà poi seguire quella ad uno o più corsi avanzati, nonché la partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento periodicamente organizzati dalle Camere di Commercio.

Per la formazione dell’elenco dei conciliatori da accreditare, la Camera di Commercio terrà conto che:

a) non è opportuno procedere all’accreditamento di un numero di professionisti sproporzionato rispetto all’attività di conciliazione che viene svolta dal Servizio; sarà quindi necessario tenere conto del numero di procedure e di incontri effettivamente svolti presso la struttura negli ultimi due anni.

b) è auspicabile e si tenderà (compatibilmente con il numero dei conciliatori iscrivibili in relazione al punto a) a  che nell’elenco siano presenti soggetti appartenenti alle diverse realtà professionali considerando le caratteristiche territoriali e la tipologia delle controversie amministrate dalla Camera di Commercio (ad es. una percentuale di commercialisti per il settore fiscale; una percentuale di ingegneri/geometri per il settore dell’edilizia; una parte di agronomi per il settore agrario; ecc.).

Accanto al requisito della formazione di base sarà poi necessaria l’acquisizione di una metodologia di formazione continua cui le Camere di Commercio dovranno invitare gli iscritti alle proprie liste.

In tutti i casi che non rientrano nell’ambito di applicazione della riforma societaria, l’inserimento di un conciliatore nell’elenco di una Camera di Commercio è di per sé titolo sufficiente per assumere l’incarico di conciliatore in tutte le altre, laddove queste ultime, per esigenze specifiche legate a singole controversie, abbiano la necessità di nominare un conciliatore al di fuori della propria lista.

Cause di cancellazione dall’albo/elenco

La partecipazione al corso di aggiornamento è requisito indispensabile per mantenere l’iscrizione all’elenco dei conciliatori.

La Camera di Commercio provvederà alla revisione dell’elenco dei conciliatori che potrà avvenire al termine dell’aggiornamento dei conciliatori.

In questa occasione, ogni singola Camera di Commercio potrà organizzare una valutazione per gli iscritti all’elenco e ciò in base alle necessità che si prospetteranno.

La mancata partecipazione al corso di aggiornamento (salvo giustificato motivo), la mancata disponibilità a sottoporsi alla valutazione ovvero il mancato superamento della stessa potranno comportare la cancellazione dall’elenco.

La Camera di Commercio potrà, inoltre, procedere alla cancellazione dei conciliatori già iscritti che, entro l’anno, abbiano rifiutato senza giustificato motivo, l’incarico affidato loro per più di due volte.

Costituzione degli elenchi in materia societaria

Anche per la formazione degli elenchi dei conciliatori in materia di diritto societario il requisito fondamentale è la frequenza di un percorso formativo, tra quelli descritti in precedenza per questa materia. Tale riferimento deve intendersi di carattere generale, e trova applicazione per tutti i soggetti che la riforma ha preso in considerazione, poiché i requisiti soggettivi indicati dalle disposizioni societarie devono intendersi minimi.

Requisiti di onorabilità

Il D.M. n. 222/2004 prevede, inoltre, che i conciliatori da inserire negli elenchi degli organismi possiedano i seguenti requisiti di onorabilità:

  • non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
  • non aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a 6 mesi;
  • non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  • non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.

Pertanto, al fine della composizione delle liste di conciliatori societari, la Camera di Commercio dovrà richiedere (accanto alla frequenza dei corsi) un’autocertificazione circa la sussistenza dei suddetti requisiti di onorabilità, richiamando l’attenzione dei conciliatori sulle responsabilità che si assumono nel renderla e sulle responsabilità nelle quali potranno incorrere nel caso di omessa comunicazione delle variazioni o delle modifiche in essa contenute.

Si ritiene tuttavia indispensabile acquisire la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità quale ulteriore criterio per l’accreditamento non solo dei nuovi conciliatori (sia in materia societaria che per tutte le altre materie), sia per coloro che sono già iscritti nelle liste delle Camere di Commercio.

Dichiarazione di disponibilità

Il professionista già iscritto nell’elenco dei conciliatori tenuto da una Camera di Commercio, ovvero colui che intenda iscriversi, dovrà altresì dichiarare la propria disponibilità a svolgere la funzione di conciliatore per non più di tre organismi iscritti nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Ultima modifica: Giovedì 19 Novembre 2020