Attività Commerciali Ingannevoli

ATTIVITÀ COMMERCIALI INGANNEVOLI

Per pratica commerciale ingannevole s’intende qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione commerciale idonea ad indurre in errore il consumatore, portandolo a prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso.

Spesso accade che il consumatore viene addirittura indotto a credere che la prestazione proposta sia necessaria e che, quindi, ci sia l’obbligo di sottoscrivere eventuali documenti o prestampati.

L’attività di un’impresa può essere considerata ingannevole quando fornisce informazioni sbagliate o non veritiere sulla natura del prodotto , le sue caratteristiche principali, il prezzo , ma anche i diritti del consumatore .

Le pratiche commerciali scorrette possono anche riguardare azioni, comprese tutte le forme di presentazione di un prodotto o servizio, che pur utilizzando informazioni corrette, presentano queste informazioni in modo talmente distorto da indurre il consumatore ad adottare una decisione che mai avrebbe preso, se fosse stato informato diversamente o in modo più completo.

PUBBLICITA’ INGANNEVOLE INVIATA DALLE SOCIETA’ ALLE IMPRESE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha invitato le Camere di commercio  a implementare le sezioni dei propri siti web dedicate alla pubblicità ingannevole che arriva alle imprese e agli operatori economici, al fine di aumentare la consapevolezza rispetto a queste pratiche commerciali non proprio trasparenti.

In particolare, appare necessario richiamare l’attenzione sul fenomeno delle “richieste di aggiornamento dati ” inviate alle imprese e ad altri soggetti da società che mirano alla stipula di contratti pubblicitari tramite internet , il cui costo si dimostra spesso molto elevato. Tali “richieste di aggiornamento dati”, ovviamente, nulla hanno a che fare con gli adempimenti che per legge le imprese devono assolvere nei confronti del Registro delle Imprese e del Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA) tenuti dalle Camere di commercio.

Altro fenomeno di pratica ingannevole sta riguardando le imprese che hanno presentato domanda di registrazione di marchi o brevetti e che si vedono recapitare ingenti richieste di denaro per la registrazione su database privati.

Il fenomeno si ripete periodicamente ed è utile, seguendo l’invito del Ministero, dedicare uno spazio specifico nel sito ufficiale della Camera di Commercio, per rendere edotti quanti aderiscono a richieste di pubblicazione dei propri dati in registri, semplicemente, perché convinti di ottemperare a un obbligo di legge o ad una richiesta proveniente dalla Camera di Commercio.

Si ricorda che le Camere di Commercio non emettono più bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale che avviene esclusivamente a mezzo modello F24. Diffidare, quindi, di bollettini che pervengano solo apparentemente dalla Camera di Commercio nascondendo iscrizioni o inserimenti in presunti elenchi, annuari, registri o repertori.

Si ricorda, inoltre, che le coordinate bancarie vengono richieste solo in caso di rimborsi e per iscritto; mai per telefono .

Le imprese vittime di queste “richieste di aggiornamento dati” o “richieste di iscrizione in registri di operatori economici” da soggetti diversi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono sporgere denuncia presso l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

La pratica ingannevole avviene spesso tramite la raccolta di dati sull’impresa (indirizzo, nome del proprietario, codice fiscale, descrizione dell’attività ecc.) , di solito estrapolati dai siti internet della stessa, ma anche da registri pubblici (per esempio elenchi telefonici, Registro delle imprese) e l’offerta di una menzione apparentemente gratuita in elenchi oppure tramite astute stipulazioni di contratti telefonici. Seguono quindi avvisi e solleciti di pagamento, inviati tramite posta.

IL CONSIGLIO

leggere attentamente l’intero testo di un’eventuale offerta  prima di accettarla apponendo la propria firma, soprattutto l’eventuale testo stampato in caratteri più piccoli. In caso di interviste telefoniche è importante esaminare e valutare criticamente le informazioni che l’interlocutore fornisce e mai dare informazioni bancarie. In generale dovrebbero essere esaminati i seguenti aspetti:

  • Conosce il mittente/Operatore telefonico?
  • Conosce il registro, l’elenco o il prodotto in questione?
  • È già cliente?
  • Conosce l’indirizzo internet, dove sarà pubblicata la Sua iscrizione?
  • Esamini attentamente la diffusione e la tiratura del registro/prodotto offerto!
  • Moduli prestampati con indirizzi o dati del mittente lacunosi, oppure sottoscrizioni troppo generiche sono un segnale d’allarme.
  • Verifichi attentamente se l’informativa sul trattamento dei dati Le viene fornita come previsto dalla normativa italiana in materia di tutela dei dati.

COSA FARE SE SI È SOTTOSCRITTO ERRONEAMENTE UN DOCUMENTO O ACCETTATO INVOLONTARIAMENTE UN'OFFERTA TELEFONICA

Certamente la vittima di una tale pratica riceverà avvisi o solleciti di pagamento. In tal caso potrà risultare utile inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno , con la quale si dichiara di essere stati tratti in inganno e di non voler ricevere alcun servizio o prodotto dal fornitore, riservandosi anche la possibilità di rivolgersi al proprio avvocato in caso di reiterate molestie e di agire, se necessario, in giudizio.

Tuttavia, anche reagendo in questo modo, non si ha alcuna garanzia che la pratica commerciale scorretta cessi, perché spesso queste lettere vengono ignorate. Il presunto fornitore, quindi, non rinuncia al proprio credito. L’avviso di ricevimento della lettera raccomandata costituisce comunque prova che la pratica commerciale ingannevole è stata formalmente contestata.

Eventualmente si può anche prendere in considerazione di ignorare, almeno all’inizio, l’avviso di pagamento senza reagire. In diverse occasioni le imprese che operano in modo scorretto hanno poi cessato le molestie, dopo che le loro pretese inviate per posta sono rimaste senza risposta. Quasi sempre, infatti, gli avvisi di pagamento e i successivi solleciti vengono inviati tramite posta ordinaria e quindi senza avviso di ricevimento. Il mittente non ha quindi nessuna prova dell’avvenuta notifica.

ATTENZIONE : Se si riceve un’ingiunzione di pagamento notificata da un Tribunale oppure un’ingiunzione di pagamento europea , occorre reagire immediatamente, per non cadere nel silenzio assenso e quindi far scadere eventuali termini per opposizione o ricorso. In tal caso è opportuno contattare immediatamente il proprio avvocato.

E’ possibile anche contattare:

RIFERIMENTI NORMATIVI E CIRCOLARI

Ultima modifica: Lunedì 23 Novembre 2020