L’Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio emette provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, in base alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali siano stati contestati o notificati da parte degli organi di vigilanza (polizia municipale, guardia di finanza, carabinieri, polizia di stato, altri uffici della stessa camera di commercio) illeciti amministrativi, dopo l'emissione dei relativi verbali d'accertamento.
L'Ufficio della Camera è organo competente a ricevere ed esaminare i processi verbali di accertamento in materia di:
- Violazioni alle norme concernenti adempimenti al Registro delle Imprese;
- Violazioni alle norme concernenti adempimenti nel Repertorio Economico Amministrativo;
- Violazioni alle norme sull’esercizio abusivo dell’attività di autoriparazione limitatamente agli iscritti Registro Imprese (resta esclusa qualsiasi competenza per gli Artigiani, per i quali provvede la Regione Calabria – art. 10 comma 6, DPR 558/1999, art. 14 D.Lgs. 112/1998)
- Violazioni delle norme sulla sicurezza degli impianti
- Violazione di norme in materia di etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari (tessili, pelli, giocattoli, imballaggi, prodotti elettrici, elettrodomestici, dispositivi di sicurezza individuale.....)
- Violazione di norme su saggio e marchio di metalli preziosi, cronotachigrafi, metrologia legale
- Violazioni in materia di commercializzazione di sacchi monouso per asporto merci (DL 91/2014 convertito in L. 116/2014)
Commercializzazione sacchi monouso per asporto merci nel rispetto dell’ambiente
La legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione del DL 91/2014 “Ambiente e Competitività” – in vigore dal 21 agosto – ha introdotto pesanti sanzioni per chi commercializza, ma anche cede a titolo gratuito, sacchi monouso per asporto merci.
NB: L'art. 16 del D.Lgs. n. 181 del 23.6.2003 ha trasferito la competenza ad esaminare i rapporti relativi al D.Lgs. n. 109 del 27.1.1992 (violazioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari) dalle Camere di Commercio alle Regioni.
Il verbale di accertamento
Il verbale di accertamento è l'atto con cui l'organo di vigilanza, rilevando la responsabilità di un soggetto per una violazione, gliene comunica gli estremi, contestandoli direttamente al momento dell'accertamento o procedendo alla notifica dell'atto in un momento successivo.
Responsabili delle violazioni
Art. 3 Legge 689/81 : "nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ".
Art. 5 stessa legge: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di essa soggiace alla sanzione per questa disposta".
Art. 6 stessa legge: “ .... Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.”
Il pagamento liberatorio o gli scritti difensivi
Il soggetto cui sia stato notificato un illecito amministrativo da un organo accertatore può:
-
entro 60 giorni dalla contestazione dell'illecito o dalla data di notifica del verbale d'accertamento
effettuare il pagamento in misura ridotta (o pagamento liberatorio) della sanzione irrogata,
consistente, per legge, nel doppio del minimo o se più favorevole nel terzo del massimo della sanzione stabilita dalla norma violata. In tal caso, il procedimento si estingue
oppure
- entro 30 giorni dalla contestazione dell'illecito o dalla data di notifica del verbale d'accertamento presentare scritti difensivi o memorie, in carta semplice ovvero chiedere di essere ascoltato in ordine ai fatti in contestazione, dal responsabile dell’Ufficio.
L’ordinanza
Se dall’esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge l’oggettiva carenza di responsabilità delle persone obbligate o vizi non sanabili del verbale di accertamento, il Dirigente dell’ufficio dovrà emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli organi che hanno accertato la violazione; altrimenti dovrà determinare, sempre con ordinanza motivata, la somma dovuta quale sanzione per la violazione, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura e notifica, al trasgressore ed agli obbligati in solido.
Con l’ordinanza che irroga le sanzioni, il Dirigente dell’ufficio ingiunge all’autore della violazione ed agli obbligati in solido il pagamento della somma dovuta, maggiorata delle spese, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, sotto pena degli atti esecutivi.
L’ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Termini di legge
- Per l’accertamento della violazione: termine indefinito, perché legato al completamento di tutta l’attività istruttoria e/o delle indagini idonee a determinare la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che sostanziano l’infrazione e mettono l’organo competente in grado di formulare correttamente la contestazione al trasgressore.
- Per la notifica del verbale: 90 giorni (o 360 giorni per i residenti all’estero) dal giorno in cui si è concluso l’accertamento.
- Per la prescrizione del diritto di riscuotere le somme: 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
- Per il pagamento in misura ridotta: 60 giorni dalla contestazione personale ovvero dalla notifica del processo verbale di accertamento.
- Per produrre scritti difensivi o chiedere di essere ascoltati: 30 giorni dalla contestazione personale ovvero dalla notifica del processo verbale di accertamento.
- Per il pagamento dell’ordinanza ingiunzione: 30 giorni dalla notifica.
- Per proporre opposizione dinanzi al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione: 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza – ingiunzione