MARCHIO COMUNITARIO
Il marchio comunitario è un marchio unico valevole sull’intero territorio dell’Unione Europea.
Esso conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e si acquisisce con la registrazione sull’apposito registro tenuto dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), che ha sede ad Alicante (Spagna)
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La domanda è redatta sul formulario predisposto dall’UAMI, che può essere ottenuto gratuitamente presso le Camere di Commercio di ogni provincia, oppure presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Il deposito, unico, può essere effettuato presso la sede dell’UAMI (Avenida de Aguilera, 20e - 03080 Alicante - España - Tel. 0034.65.139100 - Fax 0034.65.139159), di persona, oppure per posta, per corriere, via fax, o ancora può essere effettuato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
L’esame della domanda è di competenza dell’UAMI. La durata del marchio comunitario è di dieci anni rinnovabili indefinitamente.
MARCHIO INTERNAZIONALE
Il marchio internazionale è un marchio che dà la possibilità, attraverso un deposito unico, di ottenere la protezione nei diversi Paesi aderenti all’Accordo di Madrid e/o al Protocollo.
Novità dall’1 settembre 2008 :
- per gli stati che appartengono sia all’Accordo che al Protocollo prevalgono le regole del Protocollo sull’Accordo;
- le tasse complementari e supplementari ammontano a 100,00 Fr. Sv.;
- anche il modello MM1 è trilingue (inglese-francese-tedesco)
REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO
Novità : è l’assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultraquinquennale;
Capacità distintiva : è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri.
Liceità : è la conformità all’ordine pubblico e al buon costume.
Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge, quali ad esempio:
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gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
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i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
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i ritratti di persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;
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i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell’affinità di prodotti o servizi;
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i segni identici o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano di una rinomanza nello Stato;
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i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;
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i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
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i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
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i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
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i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell’avente diritto;
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i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se Comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.
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Dal 14 maggio 2014, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea "IP TRANSLATOR", sono stati stabiliti dei criteri di armonizzazione nell'uso e nell'interpretazione dei Titoli della Classi e nelle modalità di elencazione dei prodotti e servizi nelle domande di marchio italiane:
Comunicazione Ministero Sviluppo Economico del 16 aprile 2014
Comunicazione comune sull'esecuzione della sentenza 20 febbraio 2014 .
Schede sulla registrazione di marchi presso UAMI e presso OMPI
DEPOSITO MARCHI D’IMPRESA
Per ottenere la registrazione di un marchio d’impresa occorre presentare domanda in bollo redatta su apposito modello ( MODULO C ) e depositarla presso le Camere di Commercio, oppure inviarla a mezzo raccomandata A/R all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise 19 – 00187 Roma.
Alla domanda deve essere allegata:
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l'attestazione del versamento delle tasse di concessione governativa sul c/c postale n. 82618000 intestato a Centro Operativo di Pescara
specificando la causale del versamento: "Deposito domanda per marchio di impresa";
Il deposito presso le Camere di Commercio deve essere fatto personalmente dal richiedente o dal rappresentante, oppure da una terza persona, munita di delega a firmare il verbale di deposito.
Se la domanda è presentata dal rappresentante occorrerà la lettera d'incarico (in bollo) soggetta ad una tassa di Euro 34,00
COSTI: TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA, DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI
Tabella delle tasse
*Da pagare con bollettivo postale
Primo deposito del marchio
Causale | Importo in euro |
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Tassa di domanda | 34,00 |
Tassa di rilascio dell’attestato per una classe | 67,00 |
Totale per una classe | 101,00 |
Per ogni classe aggiuntiva alla prima | 34,00 |
Per lettera d’incarico (SOLO se vi è un rappresentante/mandatario) | 34,00 |
Esempio: domanda per marchio relativo a tre classi di prodotti/servizi: 34,00 (t. di domanda) + 67,00 (t. di rilascio attestato) + 34,00 (t. per classe aggiuntiva) + 34,00 (t. per classe aggiuntiva) = 169,00 TOTALE
Rinnovazione di marchio già depositato e in scadenza
Causale | Importo in euro |
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Tassa di rilascio dell’attestato per una classe | 67,00 |
Per ogni classe aggiuntiva alla prima | 34,00 |
Per il ritardato pagamento (entro il semestre dalla scadenza) | 34,00 |
Per lettera d’incarico (SOLO se vi è un rappresentante/mandatario) | 34,00 |
Primo deposito di marchi collettivi
Causale | Importo in euro |
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Tassa di domanda | 135,00 |
Tassa di rilascio dell’attestato per una o più classi | 202,00 |
Lettera d’incarico (SOLO se vi è un rappresentante/mandatario) | 34,00 |
Rinnovazione di marchi collettivi
Causale | Importo in euro |
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Tassa di rilascio dell’attestato per una o più classi | 202,00 |
Per lettera d’incarico (SOLO se vi è un rappresentante/mandatario abilitato) | 34,00 |
Diritti di segreteria e bolli (per tutti i tipi di domanda)
I diritti di segreteria vanno pagati in contanti all'ufficio; le marche da bollo devono essere preventivamente acquistate nelle rivendite autorizzate.
Tipo di domanda | Diritti di segreteria |
Marche da bollo
da euro 14,61 |
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Se NON si vuole la copia autentica della domanda | 40,00 euro | 1 |
Se si vuole la copia autentica della domanda | 43,00 euro | 2 |
MARCHIO D’IMPRESA
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Primo deposito (10 anni)
- tasse di registrazione comprensive di una classe euro 101,00
- per ogni classe in più euro 34,00 -
Rinnovo (altri 10 anni)
- tasse di registrazione comprensive di una classe euro 67,00
- per ogni classe in più euro 34,00
MARCHIO COLLETTIVO
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Primo deposito (10 anni)
- tasse di registrazione per una o più classi euro 337,00 -
Rinnovo (altri 10 anni)
- tasse di registrazione per una o più classi euro 337,00
In caso di ritardo (non superiore a 6 mesi) dalla data di scadenza è ammesso il pagamento con l’aggiunta della tassa di mora, che attualmente ammonta a euro 34,00.