Metalli preziosi

METALLI PREZIOSI

Presso ogni Camera di Commercio è istituito il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nel quale sono tenuti ad iscriversi, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.251/99 e dell’art.27 del D.P.R.150/2002, coloro che :

  • vendono oggetti in metalli preziosi (contenenti a vario titolo : platino, palladio, oro e argento) in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere ;
  • fabbricano oggetti contenenti metalli preziosi ;
  • importano oggetti contenenti metalli preziosi.

Gli oggetti in metalli preziosi  fabbricati e posti in commercio sul territorio nazionale devono, essere a titolo legale e recare impressi:

  • il marchio con il titolo legale (attraverso cui è dichiarato il titolo del metallo prezioso contenuto nell’oggetto) ;
  • il marchio di identificazione (la cui impronta è quella ricavata dalla matrice, conservata presso la Camera di Commercio).

Entrambe le impronte sono di tipo normalizzate e quella relativa al marchio di identificazione, contiene all’interno una sigla alfanumerica che identifica, senza ambiguità, l’assegnatario.

Il titolo risulta espresso in millesimi (art.2 del Decreto legislativo n.251/99) e rappresenta il contenuto di metallo prezioso dell'oggetto stesso.

Per ogni parte degli oggetti, i titoli legali da garantire a fusione sono i seguenti:

  • Platino: 950, 900, 850 millesimi
  • Palladio: 950, 500 millesimi
  • Oro: 750, 585, 375 millesimi
  • Argento: 925, 800 millesimi.

E' ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto, indicato per ciascuno dei metalli preziosi.

Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relative alle materie prime in oro, argento, platino e palladio né quelle sui titoli legali.

Modulistica

Ultima modifica: Venerdì 12 Giugno 2020