AVVISO DI PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE d'ufficio di società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490 c.c.
L'Ufficio Registro Imprese ha avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione, ai sensi dell'art. 2490 c.c., ultimo comma, per il mancato deposito per oltre tre anni consecutivi del bilancio con riferimento agli esercizi 2016 – 2017 -2018.
La comunicazione di avvio della procedura è stata inviata alle società con Pec o raccomandata a/r all’indirizzo del liquidatore dichiarato nel Registro Imprese (protocollo n. 8187 del 15/06/2020).
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 40 del DL 16 Luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni), la cancellazione delle società, diversamente da quanto preannunciato nella citata nota di avvio del procedimento, sarà disposta con provvedimento del Conservatore e non con decreto del giudice del registro.
Vengono pubblicati gli elenchi delle società per le quali è in corso la procedura di cancellazione:
- Elenco delle società alle quali è stato consegnato l’avviso e per le quali si sta quindi procedendo alla cancellazione;
- Elenco delle società alle quali non è stato possibile consegnare l’avvio del procedimento e per le quali si procederà a cancellazione decorso il termine di 45 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo camerale.
Oltre alla pubblicazione all’albo camerale, l’Ufficio sta svolgendo ulteriori tentativi per consegnare l’avviso ai diretti interessati iscritti nel secondo elenco, per quanto la procedura dovesse intendersi già regolarmente adempiuta.
La “compiuta giacenza” delle raccomandate equivale infatti a notifica ed in ogni caso la mancata consegna ad indirizzi di pec (ora domicilio digitale) inattivi è attribuibile ad esclusiva responsabilità del liquidatore
E’ opportuno segnalare per le società di entrambi gli elenchi che il chiaro dettato normativo dell’art. 2490 c.c. configura la cancellazione della società come una diretta ed automatica conseguenza del mancato deposito dei bilanci annuali di liquidazione e deve far presumere la consapevolezza delle conseguenze del mancato deposito e, quindi, l’acquiescenza alla cancellazione, da parte dei liquidatori che, in quanto soggetti obbligati, non hanno ottemperato ad una precisa disposizione di legge e non hanno neanche curato di fornire all’ufficio alcuna giustificazione al riguardo che potesse evitare l’adozione del provvedimento di cancellazione.
IL CONSERVATORE
Avv. Bruno Calvetta