Che cosa è
È il registro in cui si devono iscrivere le imprese e le persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Il registro è costituito dalle seguenti sezioni:
- organismi di certificazione, di valutazione della conformità e di attestazione;
- persone fisiche e imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
- persone fisiche e imprese certificate;
- persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
- persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
- persone fisiche e imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
A chi interessa
Persone fisiche e imprese che svolgono attività di:
- installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- installazione manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. n. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:
- ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione n. 2067/2015/CE e n. 2066/2015/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori;
- ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7, 8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).
Che cosa fare
- Imprese che forniscono gas fluorurati o apparecchiature
- Imprese e persone certificate
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Le imprese certificate (o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, devono comunicare, a partire dal 25 settembre 2019 , i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di FGAS in essa contenute:
- apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici.
La comunicazione va effettuata, via telematica, alla banca dati nazionale gestita dalle camere di commercio, capoluogo di Regione, entro 30 giorni:
- dall’installazione delle apparecchiature;
- dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- dallo smantellamento delle apparecchiature.
Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla banca dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.