Gas fluorurati

Che cosa è

È il registro in cui si devono iscrivere le imprese e le persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il registro è costituito dalle seguenti sezioni:

  1. organismi di certificazione, di valutazione della conformità e di attestazione;
  2. persone fisiche e imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
  3. persone fisiche e imprese certificate;
  4. persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
  5. persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
  6. persone fisiche e imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

A chi interessa

Persone fisiche e imprese che svolgono attività di:

  • installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
  • installazione manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
  • recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
  • recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
  • recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. n. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:

  • ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione n. 2067/2015/CE e n. 2066/2015/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori;
  • ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7, 8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).

Che cosa fare

Imprese che forniscono gas fluorurati o apparecchiature
Imprese e persone certificate

Le imprese certificate (o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, devono comunicare, a partire dal 25 settembre 2019 , i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di FGAS in essa contenute:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore fisse;
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • commutatori elettrici.

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla banca dati nazionale gestita dalle camere di commercio, capoluogo di Regione, entro 30 giorni:

  • dall’installazione delle apparecchiature;
  • dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
  • dallo smantellamento delle apparecchiature.

Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla banca dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.

Normativa
Ultima modifica: Giovedì 24 Giugno 2021