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Lunedì 16 Ottobre 2023
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Gli
Sportelli digitali delle otto Zone Economiche Speciali (ZES)
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istituite con l’obiettivo di attrarre investimenti e favorire la crescita delle imprese operative o la nascita di nuove realtà in altrettante aree portuali e retroportuali del Paese, sono stati avviati. Le imprese intenzionate a stabilirsi in una Zona Economica Speciale beneficeranno di agevolazioni fiscali e di una semplificazione delle procedure amministrative previste per l’avviamento dell’attività basata sul rilascio di un’Autorizzazione Unica da parte del Commissario Straordinario della ZES.
Per favorire la conoscenza delle opportunità legate alla localizzazione in aree ZES ed illustrare le
modalità di presentazione di una pratica di richiesta di Autorizzazione Unica attraverso lo Sportello Unico digitale ZES
è stato programmato per il mese di novembre un
ciclo gratuito di webinar
espressamente dedicato alle imprese:
La Camera di Commercio di Catanzaro, con il supporto della sua Azienda Speciale Promocatanzaro, intende individuare n. 1 esperto cui affidare il compito di Responsabile Tecnico – Capo panel della Commissione di assaggio degli oli extravergini di oliva IGP e DOP della Provincia di Catanzaro, nell’ambito delle attività per la realizzazione del Concorso “L’Ampolla d’Oro” - I Edizione 2021-2022”, per la campagna olearia 2021/2022 .
Il Responsabile Tecnico - Capo Panel del concorso, nell’espletamento dei suoi servizi dovrà selezionare e nominare i tecnici degustatori residenti nella Regione Calabria, provenienti da panel diversi, iscritti nell’articolazione regionale calabra dell’Elenco nazionale e membri di Panel riconosciuti dal MIPAAF, con cui formare la Commissione d’assaggio.
La Camera di Commercio di Catanzaro rende noto che con Determina del Segretario Generale n. 10 del 19/01/2022 sono stati riaperti, a partire dalle ore 8:00 del 19 gennaio 2022 e fino alle ore 21:00 del 18 febbraio 2022, i termini entro cui trasmettere le istanze. Le istanze dovranno essere inoltrate all’indirizzo PEC
ufficiopromozione@cz.
Si rende noto che con la stessa Determina è stato esteso al 30 giugno 2022, il periodo di promozione ed organizzazione dell’evento.
I materiali necessari alla partecipazione e l'avviso pubblico sono disponibili alla pagina del bando (qui)
Si rende noto che, con Determinazione del Segretario Generale n. 368 del 23/12/2021, è stato pubblicato l’elenco delle istanze ammesse a contributo.
Clicca QUI per leggere l'avviso integrale
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DITTE INDIVIDUALI
Il DL 16 LUGLIO 2020 N. 76 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33 - G.U. 14/09/2020, n. 228), agli articoli 37 e 40 introduce importati novità per il Registro delle Imprese
ARTICOLO 37: ha modificato l’art. 16 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2 e l’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 .
L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) diventa il “domicilio digitale” dell’imprenditore e doveva essere comunicato da società ed imprese individuali, che non avessero già provveduto all’indicazione di una PEC al Registro delle Imprese competente per territorio, entro il 1^ ottobre 2020, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L’obbligo di comunicazione del domicilio digitale riguarda sia le imprese iscritte, ma ancora prive di Pec, nonostante l’esistenza di un preciso obbligo normativo a riguardo, sia le imprese la cui Pec sia stata cancellata dall’ufficio del registro delle imprese, perché invalida, inattiva o revocata.
La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, e l’irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro ) , e come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1548,00 euro ).
Qualora, anche in seguito a segnalazione, l’ufficio del Registro Imprese rileva un domicilio digitale inattivo, invita l’impresa (società o ditta individuale) a provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio entro il termine di trenta giorni, decorso il quale, procede alla cancellazione dell’indirizzo con provvedimento del Conservatore, all’assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio ed all’irrogazione delle sanzioni.
ARTICOLO 40: ha introdotto una serie di importanti novità e semplificazioni in tema di cancellazioni d’ufficio previste dal DPR 247/2004 e dall’articolo 2490 del Codice Civile, nonché di scioglimento senza liquidazione delle società, attribuendo al Conservatore del Registro delle Imprese il potere di disporre la cancellazione e di accertare la causa di scioglimento.
Si legge, infatti, testualmente che “ Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonchè ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore.” Questo consente al Conservatore di concludere tutte queste procedure con proprio provvedimento senza trasmettere, come nel passato, gli atti al Giudice del Registro.
L’articolo 40 introduce, inoltre, nuove cause di scioglimento senza messa in liquidazione per le società di capitali attribuendo al Conservatore la competenza ad accertale ed iscriverle nel Registro Imprese con proprio provvedimento.
E’ causa di scioglimento senza messa in liquidazione, “l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.”
Sempre l’articolo 40 attribuisce al Conservatore del Registro delle Imprese il potere di disporre con proprio provvedimento la cancellazione per perdita dei requisiti delle Start up o PMI dalle rispettive sezioni speciali, ferma restando l’iscrizione nella sezione ordinaria delle società,.
Infine il Conservatore potrà disporre la cancellazioni d’ufficio per tutte quelle società di capitali che hanno già depositato il bilancio finale di liquidazione e che non sono state cancellate dal liquidatore
Premi qui una lettura completa degli articoli 37 e 40 del decreto legge n. 76 del 16/07/2020.
IL CONSERVATORE
Avv. Stefania Celestino