Regolamento CEE n.2454/93/CE del 2 luglio 1993.
D.P.R. 445 del 28/12/2000, art.49.
Vengono rilasciati alle imprese che, su richiesta di alcuni Paesi extracomunitari, devono dimostrare che la merce esportata è liberamente commercializzata sul territorio nazionale. L'attestato di libera vendita non sostituisce certificazioni eventualmente previste da specifiche normative di settore. In particolare, per medicinali e dispositivi medici, i certificati di libera vendita possono essere rilasciati esclusivamente dal Ministero della Salute . Nel caso di elettrostimolatori, apparecchi per la sterilizzazione e simili, il funzionario della Camera di Commercio verifica che la domanda di rilascio presentata dal richiedente sia integrata dalla dichiarazione che gli strumenti che si esportano non rientrano nella classe dei dispositivi medici. È invece ammesso il rilascio di attestati camerali di libera vendita nel caso di prodotti cosmetici.
L'impresa che richiede l'attestato deve avere sede nella provincia, essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese ed aver dichiarato l'inizio di attività. La richiesta deve essere trasmessa all'Ufficio per il commercio con l'estero specificando i prodotti per cui deve essere emesso l'attestato e la lingua e il Paese estero per cui viene richiesto.
Per ritirare il documento è necessario presentare:
- modello di richiesta
- le copie delle fatture di vendita in Italia dei prodotti oggetto della richiesta, emesse nell'ultimo trimestre;
- la richiesta firmata in originale dal titolare/legale rappresentante.
Diritti di segreteria
- I diritti di segreteria di 3,00 euro possono essere pagati allo sportello, in contanti.