DIVIETO DI ABBATTIMENTO DI ALBERI DI OLIVO
D. Lgs. Lgt. 27 luglio 1945, n. 475
Il D. Lgs. Lgt. 27 luglio 1945, n. 475 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1945, n. 104), e successive modificazioni stabilisce che è vietato l’abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto previsto nell’art. 2.
Il divieto riguarda anche piante in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.
L’abbattimento degli alberi di olivo è autorizzato dalla Camera di Commercio esclusivamente nei seguenti casi, previsti dalla legge:
- Morte fisiologica
- Improduttività permanente
- Fittezza dell’impianto
- Miglioramento fondiario
La Camera di Commercio, su proposta del Servizio Forestazione della Provincia di Catanzaro, ha facoltà di imporre ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l’obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto
Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione o non esegue il reimpianto con le modalità e nei termini prescritti, è punito con l’ammenda prevista al comma 4 del D.Lgs. n. 475/1945.
Nella domanda per l’autorizzazione all’abbattimento di alberi di olivo, che va presentata alla camera di Commercio, vanno indicate le particelle fondiarie dove si trovano gli alberi di olivo e le motivazioni dell’abbattimento delle stesse.
L’Ufficio competente della Provincia, dopo aver effettuato i controlli per l’accertamento dell’esistenza delle condizioni per l’abbattimento, trasmette un verbale di accertamento alla Camera di Commercio. Quest’ultima provvede, con deliberazione dirigenziale ad autorizzare l’abbattimento e a stabilire eventuali modalità e termini di reimpianto.