Autoriparatori

AUTORIPARATORI

Le imprese che intendono esercitare le attività di meccatronica, carrozzeria, gommista, anche se in via strumentale o accessoria ad altra attività, devono presentare all'ufficio Registro Imprese una segnalazione certificata di inizio attività, dichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La legge 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha apportato importanti modifiche alla Legge 122/1992 concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.
Le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto sono state accorpate nella nuova attività di "meccatronica".

Pertanto l’attività di autoriparazione si distingue ora nelle attività di:

A. meccatronica;
B. carrozzeria;
C. gommista.

Dal 5 gennaio 2013, pertanto, non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività di "meccatronica" dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccanica/motoristica sia per l'elettrauto.

L’art. 3 della Legge 224/2012 (modificata dalla Legge 205/17) reca le seguenti norme:

  1. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono già iscritte nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;
  2. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono iscritte nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i dieci anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 558/1999.
  3. Il preposto alla gestione tecnica anche se titolare di impresa individuale che abbia già compiuto  cinquantacinque anni alla data del 05/01/2013, può proseguire l'attività  fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Requisiti

L'impresa deve documentare, per ogni officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'art. 7 L. 122/92.
Il preposto alla gestione tecnica deve avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa (non può essere un consulente o un professionista esterno) e deve essere in possesso:

  • dei requisiti morali;
  • di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
  • avere esercitato l'attività come operaio qualificato per almeno tre anni negli ultimi cinque;
  • aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea attinenti all'attività;
  • aver frequentato con esito positivo un corso organizzato dalla Regione seguito da un anno di pratica nel settore;
  • aver esercitato l'attività per almeno un anno prima del 16.12.1994 in qualità di titolare o socio di imprese di autoriparazione, successivamente cessate.

Normativa di riferimento

  • L. 05/02/1992, n. 122 - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina delle attività di autoriparazione.
  • D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 art. 22 comma 3
  • DPR 14/12/1999, n. 558 art. 10
  • D.Legs. 26 marzo 2010 n.59
  • L. n. 122 del 30.07.2010
  • L. n. 224 del 2012
  • L. n. 205 del 27/12/2017
Ultima modifica: Mercoledì 4 Novembre 2020