Il mediatore mette in relazione due o più parti senza curare gli interessi particolari di una di esse. Il mediatore ha, infatti, un vero e proprio dovere di imparzialità sino alla conclusione dell’affare; una volta concluso l’affare, tale dovere viene meno e pertanto il mediatore può assumere la rappresentanza di una delle parti per quanto concerne l’espletamento degli adempimenti conseguenti alla stipulazione.
L’attività di agente di affari in mediazione si articola nei seguenti settori:
- agenti immobiliari (mettono in relazione due o più parti per la conclusione di un affare nel settore immobiliare);
- agenti merceologici (agenti in mediazione in merci);
- agenti in servizi vari (pubblicità – autotrasporti);
- agenti con mandato a titolo oneroso (mediatore che opera su incarico di una sola delle parti).
Non rientrano nel campo di applicazione delle attività di intermediazione commerciale e di affari di cui alla Legge n. 39/89 le attività di:
- mediatori marittimi;
- mediatori assicurativi;
- soggetti che esercitano attività di intermediazione nei servizi turistici;
- mediatori creditizi;
- agenzie di affari (TULP, art. 115);
- mediatori pubblici (Legge n. 272/1913);
- agenti di cambio o di intermediazione mobiliare.
Il D. Lgs. 26/03/2010 n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, modificato dal D.Lgs. 6/08/2012 n. 147, ha soppresso i Ruoli ed Elenchi per le attività di Agente Affari in Mediazione, Agente e Rappresentante di Commercio, Mediatore Marittimo, Spedizioniere.
L’abrogazione dei Ruoli ha avuto effetto immediato, ma per la completa applicazione della nuova disciplina procedimentale prevista per dette attività è stato necessario attendere l’emanazione dei decreti di attuazione del Ministero dello Sviluppo Economico, il 26/10/2011. Sono state, quindi, definite le nuove regole per l’iscrizione nel Registro Imprese e nel REA, approvata la nuova modulistica unificata per i necessari adempimenti, previste le modalità di trasferimento dei dati relativi ai soggetti iscritti nei soppressi Ruoli.
Tale trasferimento di dati non avviene automaticamente d’ufficio, ma a domanda di parte.
La norma ha fissato al 30 settembre 2013 il termine ultimo per produrre domanda di iscrizione nel Registro Imprese/REA.
I decreti hanno una portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale; tutte le norme regolatrici non risultano modificate se non per gli adattamenti da ruolo/elenco (soppresso) a registro imprese/REA. Ciò significa che l’esercizio delle attività rimane subordinato al possesso di requisiti professionali e morali e alle altre regole fissate dalle rispettive norme di riferimento, salvo quanto espressamente disposto dal D.Lgs. 59/2010.
A regime, le imprese che esercitano l’attività di Agente di Affari in Mediazione devono produrre al Registro delle Imprese apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), sottoscritta digitalmente dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore dell’impresa societaria e corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.
L’attestazione del possesso dei requisiti avviene tramite compilazione di un’apposita sezione della modulistica approvata dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 e riguarda il titolare dell’impresa individuale, tutti i legali rappresentanti dell’impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, l’attività per conto dell’impresa.
I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa richiedono, entro novanta giorni, a pena di decadenza, di essere iscritti nell’apposita Sezione del REA e dovranno chiedere di essere cancellati da tale sezione, in caso di svolgimento dell’attività che presuppone invece l’iscrizione nel Registro Imprese.
La verifica del permanere dei requisiti sia per l’iscrizione nel Registro Imprese, sia per l’iscrizione nell’apposita Sezione del REA avviene d’ufficio, almeno una volta ogni quattro anni.
L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare una SCIA per ciascuna di esse ed in ognuna deve essere presente almeno un amministratore o preposto in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.
REQUISITI
Requisiti Personali:
- maggiore età;
- godimento dei diritti civili;
- essere, cittadino italiano o dell’ Unione europea ovvero cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso del regolare permesso di soggiorno, residenti o con comprovato domicilio professionale nella circoscrizione di competenza della Camera di Commercio di Catanzaro.
Requisiti morali:
- non essere stato dichiarato fallito, interdetto, inabilitato;
- non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, per i delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, non essere stato condannato per un delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione divenute definitive e non avere procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.
Requisiti professionali:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado più un corso di formazione con relativo esame finale diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto. L’esame deve essere sostenuto presso la Camera di Commercio, presentando domanda su apposito modulo. L’esame si svolge secondo le modalità indicate nel Regolamento, adottato con
- oppure diploma di scuola media secondaria di secondo grado più un periodo di pratica di almeno 12 mesi continuativi con l’obbligo di frequenza ad uno specifico corso di formazione professionale (ancora in attesa del relativo decreto ministeriale di attuazione);
- oppure iscrizione nell’apposita Sezione del Rea (Posizioni di Persone Fisiche che non esercitano l’attività, a seguito della riforma che ha soppresso il ruolo);
- oppure iscrizione nel soppresso Ruolo degli Agenti di affari in mediazione (opzione possibile fino al 30/12/2016);
- oppure riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - D. Lgs. 206/2007 (solo per i cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in paese terzo).
ESAME
L’esame per l’abilitazione alla professione di Agente Affari in Mediazione si svolge sulla base di un disciplinare approvato con determinazione del Segretario Generale n. 110 del 15/11/2011.
I quiz utilizzati per le prove scritte sono estratti – per cortese concessione – dalla banca dati della Camera di Commercio di Roma.
INCOMPATIBILITA’
L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile, secondo l’articolo 18 della legge 57/2001 recante modifiche alla legge 39/89, con le seguenti attività:
- di dipendente di persone, società o enti, privati e pubblici, ad eccezione delle imprese di mediazione;
- di dipendente di enti pubblici (esclusi coloro che hanno un contratto part-time non superiore al 50%);
- imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
DOCUMENTAZIONE, MODALITA PER L’ISCRIZIONE E COSTI
Deve essere prodotta la seguente documentazione:
- domanda di iscrizione al Registro delle Imprese tramite ComUnica, secondo la modulistica prevista per l’impresa individuale o collettiva con allegato il modello per l’inizio attività: Allegato A) Modello Mediatori - Sez. SCIA . Requisiti ed eventualmente Formulari .
- polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali dell’attività di mediatore e a tutela dei clienti (gli importi minimi stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico sono: € 260.000,00 per le imprese individuali; € 520.000,00 per le società di persone; € 1.550.000,00 per le società di capitale; caratteristiche della polizza: assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti; copertura per chiunque, all’interno dell’azienda, svolga a qualsiasi titolo l’attività di mediazione; copertura di tutte le sezioni iscritte a ruolo, attraverso un’unica polizza omnicomprensiva oppure più polizze separate a copertura di ciascuna attività; polizza assicurativa a parte per chi, coperto da polizza assicurativa in quanto operante in società di mediazione, intenda svolgere l’attività anche a titolo individuale);
- nel caso in cui il file dei requisiti contenga dichiarazione degli interessati non firmato digitalmente (esempio procuratore, institore, dipendente) è necessario allegare la SCIA con firma autografa del dichiarante e documento di identità scansionati.
Sono infine dovuti l’imposta di bollo, i diritti di segreteria e il diritto annuo come previsto per l’iscrizione al registro imprese.
La data di inizio attività dovrà coincidere con la data di prestazione della SCIA e della ComUnica.
Dal 14 febbraio 2013, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012, che abroga il D.P.R. n. 252 del 3/6/1998, non sono più rilasciati i certificati del Registro Imprese recanti il nullaosta antimafia. La competenza in materia di documentazione antimafia resta in capo alle Prefetture. Pertanto la non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa, deve essere autocertificata mediante la compilazione della dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia da parte delle imprese che iniziano l'attività di agente di affari in mediazione.
MEDIATORE OCCASIONALE
Alle persone fisiche in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali di cui all’art. 2 della legge 39/89 è consentito di svolgere l’attività di mediazione in modo occasionale e discontinuo nel rispetto degli obblighi di legge, per un periodo non superiore a sessanta giorni in un anno. Lo svolgimento dell’attività di mediazione occasionale è subordinata, inoltre, alla iscrizione dell’interessato nell’apposita sezione del REA. Per effettuare tale iscrizione è necessario segnalare l’inizio dell’attività di mediazione occasionale per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione della sezione “
SCIA – MOC
” del modello informatico “
Mediatori
” nella quale deve essere indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell’attività di mediazione occasionale. La SCIA di inizio attività di mediazione occasionale non può essere presentata più di una volta all’anno.
Per questa figura professionale non è previsto il rilascio del tesserino di riconoscimento.
MODIFICHE E/O CESSAZIONI
Compilazione della modulistica RI/REA con allegato il modello "
Mediatori
" alla sezione "
Modifiche"
in caso variazione delle persone che partecipano a qualsiasi titolo all’attività dell’impresa (amministratori, soci partecipanti di società di persone e società di capitali, dipendenti, collaboratori etc.) per le quali deve essere compilata la sezione "
Requisiti"
se trattasi di nuova nomina.
Inoltre la SCIA è richiesta per ogni tipo di variazione dell’attività da parte dell’impresa unitamente ai moduli RI/REA (ad esempio apertura di unità locale con attività di agente di affari in mediazione); se viene aggiunta una nuova sezione occorre allegare l’attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate, per tasse e concessioni governative.
Le modifiche/cessazione devono essere comunicate all’ufficio del Registro Imprese entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
PERSONE FISICHE CHE CESSANO L’ATTIVITA’
I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa al fine di mantenere i propri requisiti possono richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell’apposita sezione del REA tramite la presentazione telematica del modello "Mediatori" sezione " Iscrizione nell’apposita sezione (a regime) ".
Tale richiesta comporta la cancellazione del soggetto dalla posizione dell’impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento rilasciata dal Registro delle Imprese.
TEMPI
L’inizio dell’attività con presentazione della SCIA telematica all’ufficio Registro delle Imprese tramite la procedura Comunicazione Unica consente di avviare subito l’attività come impresa in forza delle autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge di settore e concede 60 giorni di tempo alla pubblica amministrazione per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.
FORMULARI
I mediatori che nell’esercizio dell’attività si avvalgono di moduli o formulari devono depositarli al Registro delle Imprese prima di utilizzarli.
I moduli o formulari devono riportare il numero REA e il codice fiscale dell’impresa.
Il deposito di moduli e formulari deve essere effettuato esclusivamente per via telematica mediante il modello informatico “
Mediatori
” sezione “
Formulari
”. La compilazione della sezione “Formulari” è effettuata preventivamente alla messa in utilizzo dei moduli e formulari oggetto di deposito. Nel caso in cui il deposito sia contestuale all’avvio dell’attività la compilazione della sezione “Formulari” deve essere contestuale alla compilazione della sezione “SCIA” del modello “
Mediatori
”.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, SANZIONI E RICORSI
L’agente di affari in mediazione che viola i suoi doveri e manca a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la sua attività è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
- sospensione dell’attività, inflitta per un periodo non superiore a sei mesi, se vengono compiute irregolarità accertate nell’esercizio dell’attività di mediazione;
- inibizione dell’attività nei casi di incompatibilità oppure quando viene a mancare uno dei requisiti previsti dalla normativa;
-
inibizione perpetua all’esercizio dell’attività nei confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato o che abbiano compiuto atti inerenti al loro ufficio durante il periodo di sospensione o sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione.
I procedimenti disciplinari che si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell’attività (ex radiazione dal soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione) sono annotati ed iscritti per estratto nel R.E.A. Sono altresì annotati ed iscritti per estratto nel R.E.A. i provvedimenti amministrativi e penali previsti dal Regolamento di attuazione (D.M. 452/1990) della legge 39/1989. A detti provvedimenti accedono gli uffici del Registro delle Imprese nonché gli altri soggetti interessati nel rispetto delle procedure previste per l’accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241. - L'esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione senza aver presentato la SCIA per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa consistente nella somma compresa tra € 7.500,00 e € 15.000,00 (il pagamento con effetto liberatorio è stabilito pertanto in € 5.000).
- A coloro che sono incorsi per tre volte nella sanzione, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 c.p., nonché l’art. 2231 c.c.
- L’utilizzo nell’esercizio della professione di moduli o formulari non depositati o diversi da quelli depositati è punito con sanzione rispettivamente di € 1.549,00 e di € 516,00.
-
Le modifiche/cessazioni inerenti l’attività o il personale ad essa adibito presentate con modello ARC sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell’evento sono soggetti a sanzione REA.
Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività adottati dal Conservatore del Registro delle Imprese e contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 gg.
Contro i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività è ammesso in alternativa al ricorso gerarchico il ricorso alla giurisdizione esclusiva del TAR competente per territorio.
IMPRESE ESTERE
Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell’Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell’attività nel proprio Paese, possono iniziare l’attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).
La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l’attività se non aventi una sede o unità locale in Italia (libera prestazione di servizi). In tal caso è necessario che l’impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l’inizio dell’attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.
Le imprese aventi sede nell’Unione Europea che esercitano l’attività di agente di affari in mediazione in diritto di stabilimento devono dimostrare di avere prestato la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali prevista dalla normativa con garanzia equivalente o essenzialmente comparabile nello Stato membro in cui è già stabilita.
VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l’attività per conto dell’impresa individuale o della società.
La verifica della permanenza dei requisiti viene effettuata, anche per le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA, almeno una volta ogni quattro anni dalla data dell’iscrizione.
Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.
Riferimenti normativi
- artt. 1754 e segg. codice civile
- Legge 39/1989 modificata dall’art. 18 della legge 57/2001
- DM 21 febbraio 1990 n. 300
- DM 21 dicembre 1990 n. 452
- DM 07 ottobre 1993 n. 589
- DPR 06 novembre 1960 n. 1926
- D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in L. 248/2006
- Legge 296/2006 (finanziaria 2007)
- D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 succ. modif. ed int – art. 73 modificato dal D.Lgs. 147/2012
- DM 26 ottobre 2011
- DM 23 aprile 2013
- Regolamento Esami approvato con Determinazione n. 110 del 15/11/2011 del Segretario Generale
Circolari/note interpretative: