Attività di Facchinaggio (D.M. 221/03)

L'esercizio dell'attività di facchinaggio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

  • di capacità economica-finanziaria
  • onorabilità

I requisiti di capacità economica-finanziaria si intendono posseduti quando ricorrono le seguenti circostanze:

  • patrimonio netto pari all'8% del fatturato totale dell'impresa relativamente alla specifica attività di facchinaggio;
  • comprovata affidabilità bancaria;
  • inesistenza protesti (a carico del titolare dell'impresa individuale, soci di snc e sas e amministratori di società di capitali);
  • iscrizione Inps ed Inail degli addetti al all'attività di facchinaggio (titolare, soci lavoranti, familiari collaboratori).

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal titolare dell'impresa, dall'eventuale institore,da tutti i soci di s.n.c., da tutti i soci accomandatari di s.a.s., da tutti gli amministratori di società di capitali e sono i seguenti:

  • assenza di sentenza penale definitiva di condanna o mancanza di pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni (salvo riabilitazione);
  • assenza di sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,bancarotta fraudolenta,usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina (salvo riabilitazione);
  • assenza di pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di una professione o di arte o interdizione dagli uffici direttivi dell'impresa;
  • mancata applicazione di misure di sicurezza o prevenzione ai sensi della legge n., 575/1965, 1423/1956, 646/1982 e succ. mod., e assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
  • assenza di contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative violazioni della legge n.142/2001.

Dal 2.2.2007 chi esercita l'attività di facchinaggio non deve più possedere i requisiti professionali previsti dalla legge n. 57/01 né nominare un responsabile tecnico.

(art. 10 D.L. n. 7/2007 G.U. n. 26 dell'1.2.2007)

Ultima modifica: Mercoledì 4 Novembre 2020