Cessione di quote

Il trasferimento di quote a cura dei commercialisti nelle società a responsabilità limitata

L’art. 36 comma 1 bis della legge 133/08 ha introdotto una nuova forma di trasferimento delle quote sociali delle società a responsabilità limitata, accanto a quella affidata ai notai e già prevista dall’art. 2470 del codice civile, individuando  nei 'commercialisti' i professionisti abilitati a trasmettere agli uffici del registro delle imprese gli atti di trasferimento di partecipazioni sottoscritti con firma digitale.

La nuova disposizione prevede che:

"L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del Codice Civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000 n. 340 (...).

Alla luce dell’esperienza maturata sui depositi sin qui effettuati, appare opportuno richiamare l’attenzione su alcuni specifici aspetti di questa modalità di deposito, per la corretta applicazione della norma ed al fine di evitare l’allungamento dei tempi di registrazione derivante dalle inevitabili sospensioni delle pratiche non correttamente presentate

A) Professionisti abilitati

Sono solo i professionisti iscritti nella sezione A “Commercialisti”, muniti di firma digitale ed espressamente incaricati dai legali rappresentanti della società.

  • l'art. 31, comma 2 quater, della legge 340/00 individua gli intermediari abilitati al deposito dei bilanci e degli altri documenti previsti, negli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale ed espressamente incaricati, disponendo che " Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società".
  • l'art. 78 del d. lgs 139/05 prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 2008, i richiami agli 'iscritti negli albi dei dottori commercialisti' o i richiami agli 'iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali' contenuti nelle disposizioni vigenti si intendono riferiti agli iscritti nella sezione A 'Commercialisti' dell'Albo. La legittimazione dei soli professionisti iscritti nella sezione 'A' dell'albo è stata confermata  anche dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con circolari n. 5/IR del 18 settembre 2008 e n. 10/IR del 15 giugno 2009 .

Pertanto, l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di trasferimento di quote di s.r.l. firmati digitalmente può essere chiesta solo dagli iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in quanto incaricati dalle parti contrattuali. Nessun altro professionista è legittimato alla presentazione dell'istanza.

B) Formato del documento

L’attodi trasferimento delle partecipazioni nelle s.r.l. deve essere in formato digitale ab origine e deve essere sottoscritto dalle parti con la loro 'firma digitale' (valida) dopo essere stato convertito in file con estensione .pdf/A .

  • L'atto deve essere predisposto nel pieno rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la conservazione ed immutabilità nel tempo degli atti digitali (art. 3, comma 3 del d.p.c.m. 13 gennaio 2004, nota Unioncamere n. 14.280 del 22 settembre 2008, art. 6 del dpcm 10 dicembre 2008).
  • Il formato digitale richiesto (pdf/A) è obbligatorio per tutti gli atti da depositare o iscrivere al registro delle imprese ai sensi del dpcm 10 dicembre 2008, pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2008. Può essere generato da diversi strumenti software (esempio: Adobe Acrobat professional versione 9) alcuni dei quali anche gratuiti (per le specifiche operazioni informatiche da compiere è possibile consultare anche l'allegato tecnico, che ne dà un’illustrazione di dettaglio).
  • Non sono ammesse procedure di digitalizzazione di 'secondo grado' (esempio: atto di trasferimento di quote redatto su carta, firmato manualmente, poi acquisito a mezzo scanner e infine sottoscritto digitalmente dalle parti). Questi procedimenti determinano infatti la creazione di una copia digitale (semplice) dell'atto di trasferimento e non rispettano il disposto dell'art. 11, comma 4, del d.p.r. 581/95, che impone la presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'atto in originale, quando non si tratti, come in questo caso, di atto notarile.
  • Si ritiene che l'atto di trasferimento, a titolo oneroso, possa avere ad oggetto: il diritto di proprietà, l'usufrutto, la nuda proprietà e il pegno.

C) Validazione o marcatura temporale.

il contratto di trasferimento deve contenere la cosiddetta 'validazione temporale', al fine di attribuire all’atto una data certa.

  • La 'marca temporale' deve essere applicata sul documento, mediante il software di firma digitale (es. il programma DIKE, prevede l'opzione 'firma e marca' tra i comandi disponibili selezionando la voce 'Modifica').
  • La marca temporale deve essere apposta dopo l'ultima sottoscrizione digitale del documento (che deve recare, si ribadisce, la firma digitale di tutti i soggetti che intervengono nell’atto).  Le 'marche temporali' vanno previamente acquistate on line presso i siti internet delle aziende specializzate nella fornitura di questo genere di servizi.
  • La prima firma digitale deve essere apposta al file in formato .pdf/A: in tal modo si genera il file, con estensione 'p7m', su cui devono essere applicate tutte le altre sottoscrizioni digitali. Questo documento digitale deve quindi essere marcato temporalmente: dopo tale operazione il file acquisisce l'estensione 'm7m' e non può più essere sottoscritto. Ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate la marca temporale dovrà essere applicata sul documento in modalità separata (file .tsr) e cioè non accorpata in unico testo (file unico .m7m). La marca temporale associata al documento rimane invece la modalità richiesta dal registro imprese per la gestione corretta delle istanze. L'apposizione della marca temporale in modalità separata si può ottenere utilizzando Dikepro. Con il programma gratuito Dike è invece possibile, partendo da un documento firmato (file unico .p7m), apporre la marca in modalità associata (.m7m), e ciò sia all'origine oppure in un secondo momento, tramite la funzione Strumenti/Associa marca ad un documento . Successivamente è possibile utilizzare l'opzione " Separa marca da documento " della voce Strumenti , infine dividere il documento firmato (.p7m) dalla marca temporale (.tsr) in due file distinti.
  • L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del direttore dell'1 aprile 2009, ha previsto che l'atto digitale da presentare all'Agenzia per la 'registrazione fiscale' on line riporti anche la firma digitale del commercialista incaricato.

D) Conferimento dell’incarico al commercialista

Il commercialista deve essere incaricato concordemente dai contraenti

  • L’iscrizione dell’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali nel registro delle imprese deve avvenire a cura del “commercialista” concordemente “incaricato. Le parti contraenti non possono provvedervi autonomamente.
  • Il 'commercialista incaricato' dell'invio telematico all'Ufficio del Registro delle Imprese è pertanto 'obbligato' alla presentazione della domanda di iscrizione, che deve essere da lui sottoscritta digitalmente e deve provvedere alla trasmissione in via telematica entro trenta giorni dalla data dell'atto . La data dell'atto è documentata dalla 'marca temporale'. Il mancato rispetto del termine comporta, per il professionista, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2194 c.c.
  • L'incarico attribuito dalle parti deve essere documentato mediante autocertificazione, resa nel Modello Note che attesti, specificamente, la qualifica posseduta (cioè l'iscrizione nella sezione A dell'Albo) e l'assenza di provvedimenti disciplinari che impediscano l'esercizio della professione.
  • Se il dispositivo di firma digitale del commercialista riporta la qualifica di 'commercialista' iscritto all'Ordine (cosiddetta firma di ruolo, rilasciata sulla base di convenzioni con l'Ordine nazionale o gli Ordini provinciali), è necessario autodichiarare  solo il conferimento dell'incarico.

E) I controlli del commercialista

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ( circolare n. 6/IR del 22 ottobre 2008 ) ha disposto quali controlli debba effettuare il commercialista, in quanto professionista, intermediario, incaricato.

  • In considerazione delle funzioni svolte, quale 'intermediario obbligato' all'invio, il commercialista deve verificare:

    a) l’identità e capacità di agire delle parti;

    b) i poteri di rappresentanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

    c) la legittimazione a disporre della partecipazione oggetto del trasferimento, avendo anche riguardo all'eventuale esistenza di regimi di comunione dei beni;

    d) la non contrarietà dell'atto al buon costume e all'ordine pubblico;

    e) le clausole statuarie che contengono previsioni con cui si esclude la trasferibilità delle quote, ovvero diritti di prelazione ovvero clausole di gradimento;

    f) le clausole statutarie che pongono condizioni o limiti che impediscono il trasferimento a causa di morte;

    g) la congruenza formale tra l'ammontare della partecipazione, indicata in atto, e la corrispondente notizia riportata nel registro delle imprese.

  • Va tenuto presente che l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 12 quater e segg. legge n. 2/2009 ha accresciuto il ruolo pubblicitario del registro delle imprese, aumentando notevolmente l'importanza delle attività di controllo del professionista, in particolare i controlli sulle clausole statutarie. Per tale motivo, il commercialista deve autodichiarare, nel Modello Note , di aver compiuto tali verifiche . E’ possibile, in alternativa, allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’amministratore che attesti il rispetto delle clausole statutarie.
  • Va tenuto presente, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16 comma 12 quater e ss. della legge n. 2/2009 (che ha eliminato, per le società a responsabilità limitata e per i consorzi a responsabilità limitata, l'obbligo di tenuta del libro dei soci, imponendo l’integrazione delle risultanze del registro delle imprese con le informazioni contenute nel libro dei soci) e del nuovo art. 2479 bis c. 1 (che prevede l'iscrizione del domicilio del socio nel registro delle imprese), è necessario che la domanda di iscrizione del trasferimento della quota di srl riporti anche la notizia del domicilio dell'alienante e dell'acquirente nonché il versamento (totale o parziale) della quota trasferita.

F) L’autocertificazione del commercialista incaricato

L’autocertificazione del professionista deve contenere l’attestazione della propria qualifica, dell’incarico ricevuto dalle parti e del controllo sulle clausole statutarie.

  • S’è detto del rilievo assunto dalla pubblicità dell’atto nel registro imprese, specie dopo le novità introdotte dall'art. 16 comma 12 quater e segg. della legge n. 2/2009 e della necessità di dare evidenza dell’avvenuto controllo su eventuali clausole statutarie che escludono la trasferibilità delle quote o che prevedono diritti di prelazione o gradimento.
  • L’autocertificazione deve essere resa secondo il modello dettato dalla consulta dei Conservatori della Lombardia che, di seguito, si riporta:

"II sottoscritto Dott./Rag. ........................... , nato a ................ il ..............., C.F………………………………………….. consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00,

dichiara

1) di essere iscritto nella Sezione A 'Commercialisti' dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di ...................... al numero............ ;

2) di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione e di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti ;

3) di aver verificato il rispetto delle disposizioni statutarie relative alle clausole di prelazione o gradimento nonché l'assenza di clausole statutarie di intrasferibilità delle quote”

G) Imposta di registro

L'atto digitale di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. è soggetto ad imposta di registro, che deve essere assolta , con modalità on line , secondo le disposizioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

  • L'art. 65 del d.p.r. 131/86 vieta all'Ufficio del Registro delle Imprese di ricevere atti, soggetti ad imposta di registro, che non siano stati sottoposti a registrazione fiscale: pertanto il mancato rispetto di tale condizione determina il rifiuto/annullamento della domanda di iscrizione.
  • La richiesta di registrazione fiscale è compilata con modalità informatiche utilizzando il software "Cessione Quote societarie" (versione 4.6.4 o successive), scaricabile gratuitamente dalla sezione software del sito web del servizio telematico Entratel .
  • Per la registrazione è indispensabile seguire scrupolosamente le modalità illustrate nei documenti allo scopo prodotti dall’Agenzia delle Entrate e dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di seguito riportati ed ai quali si rinvia, raccomandando un’attenta lettura prima di procedere alla spedizione pratica:

    - provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate dell'1 aprile 2009
    - circolare n. 10/IR del 15 giugno 2009
    - specifiche tecniche dettate da InfoCamere (aggiornamento Luglio 2009)

  • Al termine della registrazione Entratel restituisce un file digitale in formato " .rel.p7m ". Questo file, da allegare  alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, contiene al suo interno l'atto di trasferimento sottoscritto digitalmente dalle parti e dal professionista, la marca temporale nonché gli estremi di registrazione dell'atto stesso.
Ultima modifica: Lunedì 15 Giugno 2020