ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE ATTIVITA' IMPIANTISTICHE DI CUI ALLA LEGGE 5 MARZO 1990 N.46 E AL DM 22.012008 N. 37
Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, in forza dell'art. 3 della legge n. 17/2007, ha abrogato e sostituito tutte le norme base sulla sicurezza degli impianti, dalla legge 46/90, di cui restano solo tre articoli, al suo regolamento di attuazione (DPR 447/91) alle norme contenute nel DPR 380/01 - T.U. dell'edilizia - in realtà mai entrate in vigore, grazie ad una serie di proroghe.
Il decreto di riordino della materia non prevede più l'istituzione dell'albo degli installatori, ma la presentazione di una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) per l'avvio dell'attività di impiantistica in tutti gli edifici, con contestuale nomina di un responsabile tecnico.
Sono tenute ad osservare i principi stabiliti dal citato regolamento le imprese esercenti le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti:
A) di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
B) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali TV, telefono e dati anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
C) di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
D) idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
E) per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione e aerazione dei locali;
F) di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
G) di protezione antincendio.
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte le imprese devono nominare un Responsabile Tecnico in base al possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari.
Il responsabile tecnico deve essere preposto con atto formale e può svolgere tale funzione per una sola impresa. La qualifica di responsabile tecnico è, inoltre, incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, comma 2 DM n. 37/2008)
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART. 4 DM 22 gennaio 2008 n. 37
A) Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; (vedi tab. n. 1 ).
B) Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di secondo ciclo, con specializzazione relativa al settore delle attività descritte al paragrafo precedente, lettere da a) a g) (vedi tab. n. 1 ), previo un periodo di inserimento di almeno 2 anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di insermento per le attività di cui alla lettera d) è di un anno. (vedi tab. n. 2 ).
C) Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno 4 anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui alla lettera d) è di 2 anni (vedi tab. n. 2 ).
D) Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore già abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore, per un periodo non inferiore a 3 anni, (escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato) in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 DM 37/2008(vedi tab. n.2 ).
Il titolare, i soci ed i collaboratori familiari possono effettuare i periodi di inserimento nell'impresa previsti alle lettere b) e c) o prestare l'attività lavorativa di cui alla lettera d), anche in forma di collaborazione tecnica continuativa.
Inoltre si considerano in possesso dei requisiti professionali necessari, il titolare, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a 6 anni, ridotto a 4 anni per le attività relative agli impianti di cui alla lettera d)
Tabelle esemplificative e non esaustive:
tabella n. 1
titoli di studio abilitanti
tabella n. 2
esperienza lavorativa abilitante