Dal primo gennaio 2012, sono entrate in vigore le modifiche, introdotte dall'art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2012 G. U. n. 265 del 14 novembre 2011), alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive prevista dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al D.P.R 445/2000.
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. A tal fine sui certificati deve essere riportata, a pena di nullità, la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Pertanto da tale data i soggetti privati non possono più presentare certificati del Registro delle Imprese e degli altri albi e ruoli camerali ad organi della pubblica amministrazione, o gestori di pubblici servizi, ma devono predisporre una dichiarazione sostitutiva di tale certificato, firmata dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa e corredata da copia di un documento di identità.
Le amministrazioni procedenti, nell'ambito degli "idonei controlli anche a campione" previsti dagli art. 71 e 72 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, possono verificare le informazioni autocertificate.
A tal fine Infocamere ha reso operativo il sito web istituzionale: verifichepa.infocamere.it/vepa/ , che consente ad ogni Pubblica Amministrazione procedente di acquisire le informazioni necessarie alla verifica delle autocertificazioni rese dagli interessati.
Per accedere ai servizi forniti dal portale ed acquisire i dati in possesso del sistema camerale, le pubbliche amministrazioni devonoregistrarsi e sottoscrivere un’apposita convenzione con InfoCamere che consentirà di ottenere gratuitamente le seguenti informazioni e le funzionalità da intendersi completamente sostitutive dei servizi finora garantiti dagli uffici camerali alle amministrazioni richiedenti :
- Ricerca imprese
- Documento di verifica Autocertificazione Imprese
- Elenchi PEC (posta elettronica certificata)
Le P.A. possono contattare, per informazioni e supporto, il Call Center dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00 al numero 06/64892900.
Gestori di Pubblici Servizi
In attesa delle risposte ai quesiti posti da Unioncamere ai Ministeri dello Sviluppo Economico e per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, tesi a chiarire in particolare la modalità di erogazione dei certificati ai gestori di pubblici servizi, la prassi sarà la seguente:
- le visure e le certificazioni saranno rilasciate su richiesta motivata da inoltrare tramite PEC all’indirizzo cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it o fax al n. 0961721236, esclusivamente per imprese iscritte nel Registro tenuto dalla Camera di commercio di Catanzaro. I Gestori di pubblici servizi dovranno espressamente autocertificare la loro natura di “gestori di servizi pubblici” e le finalità pubblicistiche e non destinate allo svolgimento di attività di natura privata della richiesta. Le risposte perverranno agli Enti richiedenti non oltre il termine di 30 giorni, così come previsto dall'articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche.