CERTIFICATI, VISURE E COPIE ATTI
CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE - ALBO IMPRESE ARTIGIANE
Documento attestante l'iscrizione al Registro Imprese (R.I.), al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) o all'Albo Imprese Artigiane. Può essere rilasciato in bollo o in carta semplice, a seconda dell'uso.
ordinario
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(costo minimo: imposta di bollo euro 16,00 ogni 100 righe – diritti: euro 5,00)
Contiene numero di iscrizione al R.I. o al R.E.A., denominazione, codice fiscale, sede, data di costituzione, capitale sociale, oggetto sociale, descrizione dell'attività, nome dei titolari di cariche o qualifiche;
abbreviato
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(costo minimo: imposta di bollo euro 16,00 ogni 100 righe – diritti: euro 5,00)
Rispetto all' ordinario non contiene oggetto sociale, descrizione dell'attività e titolari di cariche;
storico
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(costo minimo: imposta di bollo euro 16,00 ogni 100 righe – diritti: euro 7,00)
Contiene dati del certificato anagrafico con l'aggiunta di tutte le notizie riguardanti le modifiche apportate dalla data di costituzione;
assetti proprietari
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(costo minimo: imposta di bollo euro 16,00 ogni 100 righe – diritti: euro 5,00)
Contiene la descrizione della suddivisione del capitale sociale tra i vari possessori di quote e relativi nomi e codici fiscali, relativamente alle S.r.l. e S.p.A. non quotate in mercati regolamentati;
poteri personali
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(costo minimo: imposta di bollo euro 16,00 ogni 100 righe – diritti: euro 5,00)
Contiene i poteri attribuiti a legali rappresentanti, consiglieri, procuratori generali e speciali e a ogni altro soggetto a cui l'impresa ha conferito particolari poteri;
con scelta
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(costo minimo: imposta di bollo euro 16,00 ogni 100 righe – diritti: euro 5,00)
Contiene solo parte dei dati contenuti in un certificato ordinario, ovvero consente di escludere informazioni non essenziali (unità locali, procuratori, direttori tecnici ecc.) riducendo quindi il costo del certificato;
trasferimento d'azienda
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(costo minimo: imposta di bollo euro 16,00 ogni 100 righe – diritti: euro 5,00)
Contiene sia i dati relativi al trasferimento di aziende di imprese individuali o società;
deposito
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(costo minimo: imposta di bollo euro 16,00 ogni 100 righe – diritti: euro 5,00)
Riporta l'elenco degli atti e dei modelli presentati al Registro Imprese ma non ancora iscritti;
società controllata
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(costo minimo: imposta di bollo euro 14,62 ogni 100 righe – diritti: euro 5,00)
Riporta l'elenco delle società o enti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento;
VISURE
Contiene la descrizione aggiornata del contenuto anagrafico informatico dell'impresa. Viene rilasciata in carta semplice.
Le visure sono differenziate a seconda della forma giuridica dell’impresa di cui si vogliono avere informazioni, e si suddividono in:
visura ordinaria
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Contiene numero di iscrizione al R.I. o al R.E.A., denominazione, codice fiscale, sede ecc., ovvero tutti i dati essenziali dell'impresa. Nella visura ordinaria vengono ora riportate anche le seguenti notizie:
- i dati dei titolari di diritti su azioni e quote (elenco soci), per le sole società di Capitali;
- i dati relativi ai trasferimenti d’azienda (per tutte le imprese)
visura storica
- Contiene tutti i dati della visura ordinaria con l'aggiunta di tutte le notizie riguardanti le modifiche apportate dalla data di costituzione
fascicolo dell’impresa
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Si può richiedere per le sole imprese societarie. Contiene, oltre alla normale visura ordinaria, ed a seconda della forma giuridica della società, i seguenti atti:
- ultimo statuto ed ultimo bilancio depositato al Registro Imprese (per le Società di Capitali e le Cooperative)
- ultimi patti sociali depositati al Registro Imprese (per le Società di Persone)Possono essere inoltre richiesti singoli o più blocchi di informazioni, come ad esempio notizie relative alla sede legale, al capitale sociale, ai soci, agli amministratori, all’attività, alle unità locali, ecc.
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 novembre 2012 n. 218, recante disposizioni correttive al Codice delle leggi antimafia, il quale prevede, tra l'altro, l'anticipazione al 13 febbraio 2013 dell'entrata in vigore della normativa in materia di documentazione antimafia.
Dal 13 febbraio 2013 le amministrazioni procedenti devono richiedere la documentazione antimafia direttamente alle Prefetture e non più alle Camere di commercio , ai sensi degli articoli 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2 del Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 come modificato dal D.Lgs. 15/11/2012 n. 218)).
La previsione di questa nuova modalità di rilascio da parte delle Prefetture impedisce di acquisire la comunicazione antimafia nella forma dei certificati camerali, muniti dell'apposita dicitura.
Le pubbliche amministrazioni potranno acquisire gli altri dati e notizie presenti negli archivi del Registro delle Imprese dal sito " verifichepa " messo a disposizione dal sistema camerale per ottemperare all’obbligo di scambio delle informazioni nella P.A.
Per i riferimenti normativi, confronta:
- artt. da 82 a 99 D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 come modificato dal D.Lgs. 15/11/2011 n. 21 per “le nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”
- artt. 119 e 120 D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 come modificato dal D.Lgs. 15/11/2011 n. 218 per le abrogazioni della normativa previgente