Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto di altri e verso retribuzione la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il D. Lgs. 26/03/2010 n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, modificato dal D.Lgs. 6/08/2012 n. 147, ha soppresso i Ruoli ed Elenchi per le attività di Agente Affari in Mediazione, Agente e Rappresentante di Commercio, Mediatore Marittimo, Spedizioniere.
L’abrogazione dei Ruoli ha avuto effetto immediato, ma per la completa applicazione della nuova disciplina procedimentale prevista per dette attività è stato necessario attendere l’emanazione dei decreti di attuazione del Ministero dello Sviluppo Economico, il 26/10/2011. Sono state, quindi, definite le nuove regole per l’iscrizione nel Registro Imprese e nel REA, approvata la nuova modulistica unificata per i necessari adempimenti, previste le modalità di trasferimento dei dati relativi ai soggetti iscritti nei soppressi Ruoli.
Tale trasferimento di dati non avviene automaticamente d’ufficio, ma a domanda di parte.
La norma ha fissato al 30 settembre 2013 il termine ultimo per produrre domanda di iscrizione nel Registro Imprese/REA.
I decreti hanno una portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale; tutte le norme regolatrici non risultano modificate se non per gli adattamenti da ruolo/elenco (soppresso) a registro imprese/REA. Ciò significa che l’esercizio delle attività rimane subordinato al possesso di requisiti professionali e morali e alle altre regole fissate dalle rispettive norme di riferimento, salvo quanto espressamente disposto dal D.Lgs. 59/2010.
A regime, le imprese che esercitano l’attività di Agente e Rappresentante di Commercio devono produrre al Registro delle Imprese apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), sottoscritta digitalmente dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore dell’impresa societaria e corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.
L’attestazione del possesso dei requisiti avviene tramite compilazione di un’apposita sezione della modulistica approvata dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 e riguarda il titolare dell’impresa individuale, tutti i legali rappresentanti dell’impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, l’attività per conto dell’impresa.
I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa richiedono, entro novanta giorni, a pena di decadenza, di essere iscritti nell’apposita Sezione del REA e dovranno chiedere di essere cancellati da tale sezione, in caso di svolgimento dell’attività che presuppone invece l’iscrizione nel Registro Imprese.
La verifica del permanere dei requisiti sia per l’iscrizione nel Registro Imprese, sia per l’iscrizione nell’apposita Sezione del REA avviene d’ufficio, almeno una volta ogni cinque anni.
L'impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare una SCIA per ciascuna di esse ed in ognuna deve essere presente almeno un amministratore o preposto in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.
REQUISITI
Requisiti Personali:
- maggiore età;
- godimento dei diritti civili;
- essere cittadino italiano o dell’ Unione europea ovvero cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso del regolare permesso di soggiorno;
Requisiti morali:
- non essere interdetto, inabilitato;
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione compresi i reati fiscali, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione e non avere procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.
Requisiti professionali:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado (sono idonei i seguenti diplomi di maturità: ragioniere, perito commerciale, ragioniere programmatore, perito sezione commercio con l’estero, analista contabile, segretario d’amministrazione, operatore commerciale, operatore turistico, operatore commerciale dei prodotti alimentari, tecnico gestione aziendale, tecnico impresa turistica, tecnico dei servizi turistici, tecnico dei servizi della ristorazione; e i seguenti diplomi di qualifica: addetto alla contabilità d’azienda, contabile d’azienda, addetto alla segreteria d’azienda, segretari d’azienda, addetto alle aziende di spedizione e trasporto e operatore commercio con l’estero, addetto agli uffici assicurativi, corrispondente commerciale in lingua estera, stenodattilografo in lingue estere, addetto alla conservazione dei prodotti alimentari, addetto agli uffici turistici, computista commerciale, addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo, accompagnatore turistico, operatore gestione aziendale, operatore impresa turistica);
- oppure laurea ad indirizzo commerciale, economico o giuridico : (sono idonee le seguenti lauree: economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche marittime, scienze statistiche, sociologia, scienze economiche, scienze economico-bancarie, economia politica, economia aziendale, scienze bancarie ed assicurative, scienze dell’amministrazione, economia ed amministrazione delle imprese);
- oppure esperienza lavorativa di un biennio di attività, nell’ultimo quinquennio , come dipendente con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (da dimostrarsi mediante apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro, attestante il livello di inquadramento, le mansioni esercitate ed il periodo in cui l'attività è stata svolta); o come coadiuvante, regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti, adibito a mansioni commerciali di vendita; o come lavoratore autonomo, titolare di impresa individuale o socio amministratore di società, svolgenti attività commerciale o attività artigiana di produzione e relativa vendita;
- oppure esperienza lavorativa di un biennio di attività, nell’ultimo quinquennio , come viaggiatore piazzista (da dimostrarsi mediante apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro, attestante le mansioni esercitate ed il periodo in cui l'attività è stata svolta);
- oppure iscrizione nell’apposita Sezione del Rea (Posizioni di Persone Fisiche che non esercitano l’attività, a seguito della riforma che ha soppresso il ruolo);
- oppure iscrizione nel soppresso Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (opzione possibile fino al 30/12/2017);
- oppure apposito corso di formazione a frequenza obbligatoria, organizzato da organismi autorizzati a gestire la formazione professionale, con superamento del relativo esame finale.
- oppure riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - D.Lgs. 206/2007 (solo per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in paese terzo).
Casi particolari di attività lavorativa:
- gli informatori scientifici , che svolgono anche attività di vendita, maturano i requisiti professionali e possono iscriversi senza dover frequentare il corso di formazione (da dimostrarsi mediante apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro, attestante le mansioni di vendita esercitate ed il periodo in cui l'attività è stata svolta);
- i procacciatori di affari non maturano alcun requisito;
INCOMPATIBILITA’
L’esercizio dell’attività di agente e/o rappresentante di commercio:
- è incompatibile con il lavoro subordinato svolto alle dipendenze di datori di lavoro privati
- è incompatibile con il lavoro subordinato svolto alle dipendenze di datori di lavoro pubblici (esclusi coloro che hanno un contratto part-time non superiore al 50%);
- è precluso a chi svolge l’attività di Agenti di affari in mediazione.
DOCUMENTAZIONE, MODALITA' PER L'ISCRIZIONE E COSTI
Deve essere prodotta la seguente documentazione:
- domanda di iscrizione al Registro delle Imprese tramite ComUnica, secondo la modulistica prevista per l'impresa individuale o collettiva con allegato il modello per l'inizio dell'attività: Allegato A) Modello ARC (agenti e rappresentanti di commercio -Sezioni SCIA – REQUISITI .
- nel caso in cui il file dei requisiti contenga dichiarazione degli interessati non firmato digitalmente (esempio procuratore, institore, dipendente) è necessario allegare la SCIA con firma autografa del dichiarante e documento di identità scansionati.
Sono infine dovuti l'imposta di bollo, i diritti di segreteria (di cui al Decreto 17/07/2012, pubblicato nella G.U. n. 177 Serie Generale del 31/07/2012, ) e il diritto annuale come previsto per l'iscrizione al Registro Imprese.
La data di inizio attività dovrà coincidere con la data di presentazione della SCIA e della ComUnica.
Dal
14 febbraio 2013,
a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012, che abroga il D.P.R. n. 252 del 3/6/1998, non sono più rilasciati i certificati del Registro Imprese recanti il nullaosta antimafia. La competenza in materia di documentazione antimafia resta in capo alle Prefetture.
Pertanto la non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa, deve essere autocertificata mediante la compilazione della dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia da parte delle imprese che iniziano l'attività di agente e/o rappresentante di commercio.
MODIFICHE E/O CESSAZIONI
Compilazione della modulistica RI/REA con allegato il modello "
ARC
" alla sezione "
Modifiche
" in caso di variazione delle persone che partecipano a qualsiasi titolo all’attività dell’impresa (amministratori, soci partecipanti di società di persone e società di capitali, dipendenti, collaboratori etc.) per le quali deve essere compilata la sezione "
Requisiti
" se trattasi di nuova nomina.
Inoltre la SCIA è richiesta per ogni tipo di variazione dell’attività da parte dell’impresa unitamente ai moduli RI/REA (ad esempio apertura di unità locale con attività di agente o rappresentante.
Le modifiche/cessazione devono essere comunicate all’ufficio del Registro Imprese entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
PERSONE FISICHE CHE CESSANO L’ATTIVITÀ
I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa al fine di mantenere i propri requisiti possono richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell’apposita sezione del REA tramite la presentazione telematica del modello " ARC " sezione " Iscrizione nell’apposita sezione (a regime) ".
Tale richiesta comporta la cancellazione del soggetto dalla posizione dell’impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento rilasciata dal Registro delle Imprese.
TEMPI
L’inizio dell’attività con presentazione della SCIA telematica all’ufficio Registro delle Imprese tramite la procedura Comunicazione Unica consente di avviare subito l’attività come impresa in forza delle autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge di settore e concede 60 giorni di tempo alla pubblica amministrazione per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.
SANZIONI E RICORSI
L'esercizio dell'attività di agente/rappresentante senza aver presentato la SCIA per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa consistente nella somma compresa tra € 516,00 e € 2.065,00 (art. 9 L. 204/85).
Alla stessa sanzione sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia o rappresentanza con chi non è in possesso della relativa qualifica certificata dall’iscrizione nell’apposita sezione REA.
Le modifiche/cessazioni inerenti l’attività o il personale ad essa adibito presentate con modello ARC sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell’evento sono soggetti a sanzione REA.
Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività adottati dal Conservatore del Registro delle Imprese e contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 gg.
Contro i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività è ammesso in alternativa al ricorso gerarchico il ricorso alla giurisdizione esclusiva del TAR competente per territorio.
IMPRESE ESTERE
Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell’Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell’attività nel proprio Paese, possono iniziare l’attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).
La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l’attività se non aventi una sede o unità locale in Italia (libera prestazione di servizi). In tal caso è necessario che l’impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l’inizio dell’attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.
VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l’attività per conto dell’impresa individuale o della società.
La verifica della permanenza dei requisiti viene effettuata anche per le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA, almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell’iscrizione.
Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.
Riferimenti normativi
- art. 1742 codice civile
- Legge 3 maggio 1985 n. 204
- D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 succ. modif. ed int – art. 74 modificato dal D.Lgs. 147/2012
- DM 26 ottobre 2011
- DM 23 aprile 2013
Circolari/note interpretative: