Il protesto di effetti postali avviene dalle stanze di compensazione; è iscritto nei Registri delle camere di Roma o Milano ed a queste occorre rivolgersi per ottenere la cancellazione.
Per i protesti levati in altre province, è necessario rivolgersi alle camere di commercio di rispettiva competenza.
La cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto avviene dopo 5 anni dalla sua registrazione nel Registro Informatico o può essere disposta, prima che sia trascorso questo tempo, nei casi di seguito descritti:
(art. 18 legge 7.3.1996 n. 108)
Il debitore che sia parte offesa del delitto di usura può produrre istanza al Presidente del Tribunale al fine di ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto effettuato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, e a condizione che l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto non impugnabile di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione, con sentenza definitiva, dell'imputato del delitto di usura. La sospensione è un provvedimento a carattere temporaneo e non si traduce in modo automatico nella cancellazione.