Cancellazione

La Camera di Commercio di Catanzaro può disporre la cancellazione dei soli protesti levati nella provincia di competenza, iscritti nel proprio registro informatico.

Il protesto di effetti postali avviene dalle stanze di compensazione; è iscritto nei Registri delle camere di Roma o Milano ed  a queste occorre rivolgersi per ottenere la cancellazione.

Per i protesti levati in altre province, è necessario rivolgersi alle camere di commercio di rispettiva competenza.

La cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto avviene dopo 5 anni dalla sua registrazione nel Registro Informatico o può essere disposta, prima che sia trascorso questo tempo, nei casi di seguito descritti:

SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE PER VITTIME USURA

(art. 18 legge 7.3.1996 n. 108)

Il debitore che sia parte offesa del delitto di usura può produrre istanza al Presidente del Tribunale al fine di ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto effettuato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, e a condizione che l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto non impugnabile di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione, con sentenza definitiva, dell'imputato del delitto di usura. La sospensione è un provvedimento a carattere temporaneo e non si traduce in modo automatico nella cancellazione.

Ultima modifica: Lunedì 14 Giugno 2021