PEC

PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La PEC è un sistema di collegamento esclusivo con carattere di ufficialità per tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per le imprese è obbligatorio dotarsi di una casella di PEC che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale.

E’ dunque un indirizzo pubblico informatico dell'impresa al quale perverranno informazioni, atti e notifiche validi a tutti gli effetti di legge.

La casella di Posta Elettronica Certificata è considerata il domicilio elettronico dell'impresa e dovrà essere attiva, rinnovata regolarmente nel tempo e costantemente presidiata.

Tutte le società e le imprese individuali avrebbero dovuto disporre di una casella di PEC e iscriverla nel Registro delle Imprese, rispettivamente, entro il 29 novembre 2011 e il 30 giugno 2013. L’iscrizione nel Registro è un adempimento obbligatorio che soggiace alle norme di cui agli artt. 2190 – 2191 c.c.

Le fonti normative dell’obbligo per tutte le imprese di dotarsi di un indirizzo di PEC sono

  • l’Art. 16 del DL 185/2008 convertito in L. 2/2009
  • l’Art. 5 del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012

Gli indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti devono confluire nell’ Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico (art. 6 bis D.LGS. 82/2005 – CAD Codice dell’Amministrazione Digitale).

Alle Camere di Commercio spetta l’attività di controllo della PEC dell’impresa  e di cancellazione d’ufficio delle caselle inattive, non valide, revocate, quando i diretti interessati non vi provvedano.

Per saperne di più:

- PEC UN NUOVO ADEMPIMENTO O UN’OPPORTUNITA’

- Direttiva MiSE/Ministero Giustizia del 27/04/2015

Comunicazione della PEC al Registro Imprese

Dal 29 novembre 2011, le società e dal 30 giugno 2013, le imprese individuali devono essere in possesso di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata e iscriverlo nel Registro delle Imprese.

L’indirizzo, per essere valido deve essere attivo, esclusivamente ed univocamente riferibile all’impresa.

La comunicazione della PEC al registro Imprese deve essere fatta attraverso il portale dedicato.

Per la comunicazione della PEC non si devono pagare diritti di segreteria o imposta di bollo.

INVITO ALLE IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA PER L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CATANZARO CROTONE VIBO VALENTIA, AI SENSI DELL’ART. 37 D.L. N. 76/2020 E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 09/02/2023 ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE D’UFFICIO (N. 1500)

Diffida a iscrivere il domicilio digitale nel Registro delle imprese e contestuale avvio del procedimento di assegnazione d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 Legge 241/1990 e del Regolamento camerale approvato con Delibera del Consiglio Camerale n. 6 del 09/02/2023 in applicazione dell’art.37 D.L. n.76/2020.

Avviso - Avvio procedura cancellazione indirizzi PEC irregolari

L’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Catanzaro, in ossequio
• Alla normativa vigente in materia di caselle di Posta Elettronica Certificata (DL 185/2008 convertito in legge 2/2009 - DL 179/2012 convertito in legge 221/2012 - D.Lgs. 82/2005 – CAD Codice dell’Amministrazione Digitale)
• Alla Direttiva MiSE/Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015
Ha avviato la procedura di cancellazione d’ufficio degli indirizzi di PEC “irregolari” di società e imprese individuali iscritti nel Registro delle Imprese.

Avvio procedura cancellazione indirizzi pec revocati

L’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Catanzaro ha avviato la procedura di cancellazione d’ufficio degli indirizzi di PEC “revocati” di società di persona, di società di capitali e imprese individuali iscritti nel Registro delle Imprese.

ASSEGNAZIONE D’UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE INDIVIDUALI E ALLE IMPRESE SOCIETARIE INADEMPIENTI - RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE N.308 E N.309 DEL 29/05/2023 DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Notifiche cartelle di pagamento tramite PEC

Dal 1° giugno 2016  le cartelle di pagamento viaggeranno solo via PEC per le imprese individuali, le società ed i professionisti.

La notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC diventerà l’unica modalità valida di invio per tutti i soggetti obbligati per legge a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.

A stabilirlo è l’art. 26 del DPR 29/09/1973 n. 602, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 24/09/2015, n. 159.

Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente via pec, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.

Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.

E’, pertanto, indispensabile per le imprese mantenere attivo e presidiare costantemente la propria casella di posta elettronica.

Ultima modifica: Lunedì 31 Luglio 2023