Formulario di identificazione dei rifiuti trasportati

(ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 22/97, modificato dall'art. 1 comma 26 del D. Lgs. 389/97)
Art. 15, comma 5-bis del D. Lgs. 22/97: " I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro I. V. A .- Acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria "
Pertanto la bollatura di tali registri è esente da qualsiasi diritto (compresi i diritti di segreteria)

Occorre presentare solamente:

Distinta su modello L2 (Il modello L2 deve essere firmato dal presentatore – non occorre che sia il titolare – il quale dovrà riportare, oltre i dati della ditta e dei registri, anche gli estremi di un suo documento di riconoscimento).

Ultima modifica: Giovedì 19 Novembre 2020