Mediatori marittimi

Il mediatore marittimo è colui che mette in contatto due o più parti che stipuleranno successivamente tra loro contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e contratti di trasporto marittimo di cose.

Il D. Lgs. 26/03/2010 n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, modificato dal D.Lgs. 6/08/2012 n. 147, ha soppresso i Ruoli ed Elenchi per le attività di Agente Affari in Mediazione, Agente e Rappresentante di Commercio, Mediatore Marittimo, Spedizioniere.

L’abrogazione dei Ruoli ha avuto effetto immediato, ma per la completa applicazione della nuova disciplina procedimentale prevista per dette attività è stato necessario attendere l’emanazione dei decreti di attuazione del Ministero dello Sviluppo Economico, il 26/10/2011. Sono state, quindi, definite le nuove regole per l’iscrizione nel Registro Imprese e nel REA, approvata la nuova modulistica unificata per i necessari adempimenti, previste le modalità di trasferimento dei dati relativi ai soggetti iscritti nei soppressi Ruoli.

Tale trasferimento di dati non avviene automaticamente d’ufficio, ma a domanda di parte.

La norma ha fissato al 30 settembre 2013 il termine ultimo per produrre domanda di iscrizione nel Registro Imprese/REA.

I decreti hanno una portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale; tutte le norme regolatrici non risultano modificate se non per gli adattamenti da ruolo/elenco (soppresso) a registro imprese/REA. Ciò significa che l’esercizio delle attività rimane subordinato al possesso di requisiti professionali e morali e alle altre regole fissate dalle rispettive norme di riferimento, salvo quanto espressamente disposto dal D.Lgs. 59/2010.

L'esercizio professionale della mediazione marittima senza i requisiti previsti dalla vigente normativa, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell'art. 665 del Codice penale.

A regime, le imprese che esercitano l’attività di Mediatore Marittimo  devono produrre al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività, apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), sottoscritta digitalmente dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore dell’impresa societaria e corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.

L’attestazione del possesso dei requisiti avviene tramite compilazione di un’apposita sezione della modulistica approvata dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 e riguarda il titolare dell’impresa individuale, tutti i legali rappresentanti dell’impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, l’attività per conto dell’impresa.

L’iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l’avvio dell’attività.

La verifica del permanere dei requisiti sia per l’iscrizione nel Registro Imprese, sia per l’iscrizione nell’apposita Sezione del REA avviene d’ufficio, almeno una volta ogni due anni.

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare una SCIA per ciascuna di esse ed in ognuna deve essere presente almeno un amministratore o preposto in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.

Il Decreto in questione si occupa soltanto della sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi, nulla essendo innovato per quanto riguarda la sezione speciale (pubblici uffici) che non risulta toccata dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Il Ruolo Interprovinciale rimane in vigore solo per la sezione Speciale riservata ai mediatori marittimi pubblici che sono abilitati ad esercitare i pubblici uffici riguardanti gli incarichi a presiedere alla pubbliche gare per i contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

Gli esami di cui all’articolo 9 della legge 478/1978 continuano ad aver luogo presso le Camere di commercio nelle quali era istituito il ruolo interprovinciale.

REQUISITI

Requisiti Personali:

  • avere conseguito il diploma di scuola secondaria inferiore;
  • essere cittadino italiano o dell’ Unione europea; i cittadini di Paesi non appartenenti alla Comunità europea potranno svolgere solo l'attività di mediazione prevista per la Sezione ordinaria dell’ex Ruolo ormai abolito, se provenienti da Paesi in condizione di reciprocità.

Requisiti morali

  • non essere interdetto, inabilitato;
  • non essere stato dichiarato fallito o in caso di fallimento essere stato riabilitato;
  • non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

Requisiti professionali:

  • aver superato l'esame
  • aver effettuato il deposito cauzionale

DEPOSITO CAUZIONALE

Per l'inizio dell'attività di mediatore marittimo è obbligatorio prestare una cauzione è di 258,23 euro.
Per l'abilitazione alla mediazione marittima nell'esercizio di Pubblici Uffici Sezione Speciale del Ruolo la cauzione è di 516,46 euro.

La cauzione deve essere prestata in titoli di Stato, esenti da qualsiasi vincolo, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Le cauzioni costituite mediante fideiussione sono conservate dalla Camera di Commercio. E' possibile anche il deposito infruttifero presso la Cassa Depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato.

La cauzione resta vincolata fino a quando il mediatore marittimo rimane in attività e non può essere svincolata se non sia adempiuta la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.

Copia del documento attestante il deposito cauzionale dovrà essere allegato alla pratica telematica di invio della SCIA.

L'originale del titolo che attesta la cauzione dovrà essere depositato presso l'ufficio della CCIAA abilitante all'attività di mediazione marittima.

Eventuali sostituzioni del deposito cauzionale dovranno essere trasmesse sempre in via telematica con la procedura Comunica Starweb con la compilazione del riquadro modifiche del modello Mediatori Marittimi, il titolo in originale dovrà, anche in questo caso, essere depositato presso gli uffici.

SVINCOLO DELLA CAUZIONE PER CESSAZIONE ATTIVITA'

L'art.7 del D.M. Mediatori Marittimi del 26/10/2011 attuativo alla L. 26 marzo 2010 n. 59 innova l'iter per la richiesta di svincolo della cauzione prevista dalla legge 478/68 e dal D.P.R. 66/77.
Il decreto prevede che contestualmente alla denuncia al Registro Imprese di cessazione dell'attività, l'impresa richieda anche la liberazione della cauzione, compilando il riquadro "Svincolo della cauzione" del modello "MEDIATORI MARITTIMI".

La compilazione di tale riquadro avverrà solo per coloro che hanno versato la somma relativa alla Cassa depositi e prestiti (indicando la sigla della Provincia d'interesse), coloro che hanno costituito tale cauzione con polizza assicurativa o fideiussione dovranno inserire nel campo note i dati della stessa (Numero, data d'emissione, Compagnia assicurativa o Banca) e possibilmente allegare copia della fidejussione.

Al modello telematico di modifica al Registro Imprese da inviare attraverso l'applicazione Comunica Starweb sarà quindi allegato il modello MEDIATORI MARITTIMI e copia, in formato pdf, del deposito cauzionale.

La notizia di richiesta svincolo della cauzione sarà inserita nel REA e trascorsi 40 gg dalla pubblicazione senza seguito di opposizioni l'impresa potrà inoltrare telematicamente il "Certificato di non opposizione" rilasciato dal Tribunale o autocertificazione relativa.

La liberazione della cauzione sarà quindi certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa.

DOCUMENTAZIONE, MODALITA' PER L'ISCRIZIONE E COSTI

Deve essere prodotta la seguente documentazione:

  • domanda di iscrizione al Registro delle Imprese tramite ComUnica, secondo la modulistica prevista per l'impresa individuale o collettiva con allegato il modello per l'inizio dell'attività: Allegato A) Modello MEDIATORI MARITTIMI - Sezioni SCIA – REQUISITI .
  • attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate - Tasse Concessioni Governative (tale versamento non deve essere effettuato quando il soggetto sia iscritto nell’apposita sezione REA – posizione di Persone Fisiche che non esercitano l’attività);
  • copia scansionata della cauzione; l’originale del titolo che attesta la cauzione dovrà essere depositato presso gli uffici della camera di commercio
  • nel caso in cui il file dei requisiti contenga dichiarazione degli interessati non firmato digitalmente (esempio procuratore, institore, dipendente) è necessario allegare la SCIA con firma autografa del dichiarante e documento di identità scansionati.

Sono infine dovuti l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e il diritto annuale come previsto per l'iscrizione al Registro Imprese.

La data di inizio attività dovrà coincidere con la data di presentazione della SCIA e della ComUnica.

Dal 14 febbraio 2013, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012, che abroga il D.P.R. n. 252 del 3/6/1998, non sono più rilasciati i certificati del Registro Imprese recanti il nullaosta antimafia. La competenza in materia di documentazione antimafia resta in capo alle Prefetture. Pertanto la non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa, deve essere autocertificata mediante la compilazione della dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia da parte delle imprese che iniziano l'attività di agente e/o rappresentante di commercio.

MODIFICHE E/O CESSAZIONI

Compilazione della modulistica RI/REA con allegato il modello "Mediatori Marittimi" alla sezione " Modifiche " in caso di variazione delle persone che partecipano a qualsiasi titolo all’attività dell’impresa (amministratori, soci partecipanti di società di persone e società di capitali, dipendenti, collaboratori etc.) per le quali deve essere compilata la sezione " Requisiti " se trattasi di nuova nomina.
Inoltre la SCIA è richiesta per ogni tipo di variazione dell’attività da parte dell’impresa unitamente ai moduli RI/REA (ad esempio apertura di unità locale).

Le modifiche/cessazione devono essere comunicate all’ufficio del Registro Imprese entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

Contestualmente alla denuncia di cessazione dell’attività, l’impresa richiede all’ufficio del registro delle imprese la liberazione della cauzione, compilando il riquadro “svincolo della cauzione”

TEMPI

L’inizio dell’attività con presentazione della SCIA telematica all’ufficio Registro delle Imprese tramite la procedura Comunicazione Unica consente di avviare subito l’attività come impresa in forza delle autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge di settore e concede 60 giorni di tempo alla pubblica amministrazione per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.

IMPRESE ESTERE

Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell’Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell’attività nel proprio Paese, possono iniziare l’attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).
La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l’attività se non aventi una sede o unità locale in Italia (libera prestazione di servizi). In tal caso è necessario che l’impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l’inizio dell’attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni due anni, dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l’attività per conto dell’impresa individuale o della società.

Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.

SANZIONI E RICORSI

Le sanzioni previste dall’articolo 18 della legge 478/1968, che a norma dell’articolo 75, comma 6, del decreto legislativo 59/2010 consistono in un provvedimento di ammonimento, censura, sospensione o inibizione perpetua dell’attività, sono annotate ed iscritte per estratto nel REA.

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività adottati dal Conservatore del Registro delle Imprese e contro i provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 gg.

Contro i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività è ammesso in alternativa al ricorso gerarchico il ricorso alla giurisdizione esclusiva del TAR competente per territorio.

Riferimenti normativi

Circolari/note interpretative:

Ultima modifica: Lunedì 15 Giugno 2020