Il debitore può ottenere l’annotazione nel Registro Informatico dei Protesti dell’avvenuto pagamento dell’effetto cambiario se esegue il pagamento con gli interessi e le spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto. Il pagamento del titolo oltre il termine di un anno non dà, infatti, diritto alla cancellazione.
Come richiedere annotazione per avvenuto pagamento
Occore produrre domanda in bollo in carta libera, indirizzata alla Camera di Commercio di Catanzaro e può essere presentata personalmente da colui che ha subito il protesto o tramite un incaricato o a mezzo posta.
Deve essere compilata con firma in originale e fotocopia (leggibile) di un documento di identità personale in corso di validità.
Se la domanda è presentata da un incaricato, deve essere accompagnata dai documenti di identità sia del richiedente che dell’incaricato alla presentazione.
Allegati
- Titoli quietanzati con relativi atti di protesto; tutti in originale.
- Documenti comprovanti l’avvenuto pagamento delle spese per il precetto o per il procedimento esecutivo, qualora sia iniziata l’azione esecutiva.
Spese
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marca da bollo da euro 16,00, da apporre sulla domanda;
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euro 8,00 per ogni protesto di cui si chiede l’annotazione, riportato nella domanda, per diritti di segreteria.
Pagamenti
Dal 28 febbraio 2021 i pagamenti alla Camera di Commercio potranno essere eseguiti in contanti o utilizzando esclusivamente carte di credito/debito, bancomat (allo sportello) o il sistema PagoPA.
Per i pagamenti spontanei verso la Camera di Commercio di Catanzaro, clicca QUI
Irricevibilità delle domande
La domanda è irricevibile e non dà neppure inizio alla fase istruttoria quando:
- non è firmata dal debitore;
- è presentata per protesti levati fuori provincia e/o iscritti in registri tenuti da altre camere di commercio.
Per le domande presentate allo sportello, l’irricevibilità è dichiarata immediatamente, in forma verbale dal responsabile del procedimento che la restituirà all’interessato, senza procedere a protocollazione.
Tempi di evasione
A meno che non si renda necessaria e/o opportuna, una richiesta d’integrazione documenti, in fase istruttoria, sull’istanza di annotazione, l’ufficio provvede, con determinazione dirigenziale, entro 20 giorni dalla richiesta e dà esecuzione al provvedimento nei cinque giorni successivi.
In caso di rigetto dell’istanza o, decorsi i 20 giorni, di silenzio rifiuto, l’interessato può produrre ricorso al Giudice di Pace del luogo di residenza.