Registro di carico e scarico rifiuti

Il D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 ha modificato l'articolo 190 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152,stabilendo, al comma 6 del medesimo articolo, che i registri di carico e scarico dei rifiuti siano "numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti".
L'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente il 13 febbraio scorso ha poi fornito alcuni chiarimenti per l'attuazione della norma, ma si rendono necessarie alcune precisazioni per la gestione di alcune significative casistiche:

  1. Registri già attivi e non vidimati: i registri già in uso e non vidimati non potranno piùessere utilizzati dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008, n.4. In tal caso le imprese dovranno:
    - annullare (barrando) le pagine bianche rimanenti sul registro non vidimato;
    - adottare un nuovo registro di carico e scarico e farlo vidimare.
    La barratura delle pagine non numerate vale anche per i registri rilegati che non siutilizzano con sistemi informatici.
  2. Registri già vidimati dall'Agenzia delle entrate: i registri in uso alla data di entrata invigore del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 e già vidimati dall'Agenzia delle entrate sono daconsiderarsi validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.
  3. Registri non attivi ma già vidimati, dall'Agenzia delle entrate: i registri già vidimatidall'Agenzia delle entrate ma non ancora in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.16/01/2008, n. 4 possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.
  4. Camera di commercio competente: la Camera di commercio competente per lavidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legalel'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico in riferimento al disposto dell'articolo 190, commi 3 e 4, articolo 230, comma 4 ed articolo 266, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.
  5. Registri tenuti dalle associazioni di categoria: i registri tenuti dalle associazioni dicategoria o loro società di servizio ai sensi dell'articolo 190, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 dovranno essere vidimati in forma cumulativa (cioè unica e quindi conpagamento di un unico diritto di segreteria) per tutte le imprese per le quali vengonotenuti. La vidimazione dovrà essere effettuata alla Camera di commercio della provincia in cui hanno sede le associazioni di categoria o loro società di servizio presso cui verrà tenuto il registro medesimo ai sensi dell'articolo 190, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.
  6. Bollatura: si precisa che l'indicazione di cui alla nota di Unioncamere del 29/01/2008, n. 1467, che prevede che le Camere di commercio non devono bollare i registri a seguito delle modifiche al codice civile contenute nell'articolo 7 bis della legge 08/08/1994, n. 489 e dall'articolo 8 della legge 18/10/2001, n. 383 va intesa come esenzione dall'imposta di bollo, come anche recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 159 del 11.11.2005. La vidimazione da parte della Camera di commercio, deve essere intesa come apposizione del timbro a secco su ogni pagina, oltre alla apposizione in calce di un timbro riportante il numero totale di pagine, la data, e la firma verificando che le pagine siano tutte numerate.
  7. Registri con pagine già numerate: nel caso di utilizzo di modelli di registri di carico e scarico prestampati acquisiti negli appositi esercizi di vendita ed aventi le pagine che già presentano una numerazione non dovrà essere apposta alcuna numerazione aggiuntiva.
  8. Registri tenuti tramite strumenti informatici: nel caso di utilizzo di un registro di carico e scarico tramite procedure informatiche, al fine di accelerare le procedure di vidimazione, si suggerisce alle imprese di numerare e stampare preventivamente alla vidimazione le pagine che costituiranno il registro, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
    - le pagine saranno numerate a cura dell'impresa dalla pagina numero X alla pagina numero Y, con Y > X;
    - le pagine così prenumerate riporteranno altresì, a cura dell'impresa e preventivamentealla vidimazione, la denominazione ed il codice fiscale dell'azienda;
    - in ciascuna pagina, dovrà essere riportato l'anno a cui si riferiscono i movimenti;pertanto, l'anno sarà indicato nelle pagine al momento della scrittura dei movimenti.
Ultima modifica: Giovedì 19 Novembre 2020