Spedizionieri

Lo spedizioniere, in forma organizzata e continuativa, si offre come intermediario tra il committente (chi deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) ed il vettore (chi effettua con mezzi propri il trasporto, anche lo stesso spedizioniere) per il disbrigo su mandato del committente e contro un corrispettivo, di tutte le incombenze connesse alle spedizioni (stipulazione per conto del committente del contratto di trasporto, operazioni accessorie ecc.).

Il D. Lgs. 26/03/2010 n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, modificato dal D.Lgs. 6/08/2012 n. 147, ha soppresso i Ruoli ed Elenchi per le attività di Agente Affari in Mediazione, Agente e Rappresentante di Commercio, Mediatore Marittimo, Spedizioniere.

L’abrogazione dei Ruoli ha avuto effetto immediato, ma per la completa applicazione della nuova disciplina procedimentale prevista per dette attività è stato necessario attendere l’emanazione dei decreti di attuazione del Ministero dello Sviluppo Economico, il 26/10/2011. Sono state, quindi, definite le nuove regole per l’iscrizione nel Registro Imprese e nel REA, approvata la nuova modulistica unificata per i necessari adempimenti, previste le modalità di trasferimento dei dati relativi ai soggetti iscritti nei soppressi Ruoli.

Tale trasferimento di dati non avviene automaticamente d’ufficio, ma a domanda di parte.

La norma ha fissato al 30 settembre 2013 il termine ultimo per produrre domanda di iscrizione nel Registro Imprese/REA.

I decreti hanno una portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale; tutte le norme regolatrici non risultano modificate se non per gli adattamenti da ruolo/elenco (soppresso) a registro imprese/REA. Ciò significa che l’esercizio delle attività rimane subordinato al possesso di requisiti professionali e morali e alle altre regole fissate dalle rispettive norme di riferimento, salvo quanto espressamente disposto dal D.Lgs. 59/2010.

A regime, le imprese che esercitano l’attività di Spedizioniere  devono produrre al Registro delle Imprese apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), sottoscritta digitalmente dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore dell’impresa societaria e corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.

L’attestazione del possesso dei requisiti avviene tramite compilazione di un’apposita sezione della modulistica approvata dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 e riguarda il titolare dell’impresa individuale, tutti i legali rappresentanti dell’impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, l’attività per conto dell’impresa.

I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa richiedono, entro novanta giorni, a pena di decadenza, di essere iscritti nell’apposita Sezione del REA e dovranno chiedere di essere cancellati da tale sezione, in caso di svolgimento dell’attività che presuppone invece l’iscrizione nel Registro Imprese.

La verifica del permanere dei requisiti sia per l’iscrizione nel Registro Imprese, sia per l’iscrizione nell’apposita Sezione del REA avviene d’ufficio, almeno una volta ogni quattro anni.

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare una SCIA per ciascuna di esse ed in ognuna deve essere presente almeno un amministratore o preposto in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.

REQUISITI

Requisiti morali

Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia e non siano a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui a D.lgs. 159/2011 e coloro che si strovano in stato di fallimento.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 quindi tutti gli amministratori delle società di capitali, tutti i soci di società di persone (esclusi gli accomandanti), tutti gli amministratori di consorzi e delle relative imprese consorziate.

Requisiti finanziari

L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le imprese individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.

Requisiti tecnico-professionali

Tutti i legali rappresentanti in caso di società, il titolare nel caso di impresa individuale e gli eventuali preposti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;

b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.

Per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo: titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.

La Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali (titolo di studio o esperienza professionale) conseguite all’estero da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.

Cauzione

L'impresa è tenuta a costituire una cauzione per € 258,00 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività.

Incompatibilità

L'attività di spedizioniere è incompatibile con l'attività di Agente di affari in mediazione.

L'ufficio Registro Imprese, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.

DOCUMENTAZIONE, MODALITA' PER L'ISCRIZIONE E COSTI

Deve essere prodotta la seguente documentazione:

  • domanda di iscrizione al Registro delle Imprese tramite ComUnica, secondo la modulistica prevista per l impresa individuale o collettiva con allegato il modello per l'inizio attività: Allegato A) Modello Spedizionieri - Sez. SCIA . Requisiti .
  • attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate - Tasse Concessioni Governative (tale versamento deve essere effettuato nei casi di inizio attività e modifica della stessa ma non quando il soggetto sia iscritto nell’apposita sezione REA – posizione di Persone Fisiche che non esercitano l’attività);
  • Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000 relativa alla stipula della fideiussione bancaria o assicurativa salvo che il capitale sociale sia uguale o superiore a € 100.000,00 o copia scansionata della stessa;
  • Attestato di versamento della cauzione a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività pari ad € 258,00 a favore della Camera di Commercio;
  • nel caso in cui il file dei requisiti contenga dichiarazione degli interessati non firmato digitalmente (esempio procuratore, institore, dipendente) è necessario allegare la SCIA con firma autografa del dichiarante e documento di identità scansionati.

Sono infine dovuti l’imposta di bollo, i diritti di segreteria e il diritto annuo come previsto per l’iscrizione al registro imprese.

La data di inizio attività dovrà coincidere con la data di prestazione della SCIA e della ComUnica.

MODIFICHE E/O CESSAZIONI

Compilazione della modulistica RI/REA con allegato il modello " Spedizionieri " alla sezione " Modifiche" in caso variazione delle persone che partecipano a qualsiasi titolo all’attività dell’impresa (amministratori, soci partecipanti di società di persone e società di capitali, dipendenti, collaboratori, preposti etc.) per le quali deve essere compilata la sezione " Requisiti" se trattasi di nuova nomina.

Inoltre la SCIA è richiesta per ogni tipo di variazione dell’attività da parte dell’impresa unitamente ai moduli RI/REA (ad esempio apertura di unità locale con attività di spedizioniere);

Le modifiche/cessazione devono essere comunicate all’ufficio del Registro Imprese entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

IMPRESE ESTERE

Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell’Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell’attività nel proprio Paese, possono iniziare l’attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l’attività se non aventi una sede o unità locale in Italia (libera prestazione di servizi). In tal caso è necessario che l’impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l’inizio dell’attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.

Le imprese aventi sede nell’Unione Europea che esercitano l’attività di agente di affari in mediazione in diritto di stabilimento devono dimostrare di avere prestato la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali prevista dalla normativa con garanzia equivalente o essenzialmente comparabile nello Stato membro in cui è già stabilita.

TEMPI

L’inizio dell’attività con presentazione della SCIA telematica all’ufficio Registro delle Imprese tramite la procedura Comunicazione Unica consente di avviare subito l’attività come impresa in forza delle autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge di settore e concede 60 giorni di tempo alla pubblica amministrazione per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l’attività per conto dell’impresa individuale o della società.

Anche per le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA viene effettuata la verifica della permanenza dei requisiti almeno una volta ogni quattro anni dalla data dell’iscrizione.

Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.

Riferimenti normativi

Circolari/note interpretative:

Ultima modifica: Lunedì 15 Giugno 2020